In caso di vendita dell’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa” e di successivo riacquisto (entro un anno) di un’altra abitazione in presenza delle condizioni per usufruire degli stessi benefici, si ha diritto a un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato (articolo 7, legge 448/1998). Il credito ha natura personale. Esso, infatti, compete al contribuente che, al momento dell’acquisizione agevolata dell’immobile, ovvero entro un anno dall’acquisto, abbia alienato la casa di abitazione da lui stesso acquistata con la agevolazioni. Ne consegue che qualora l’immobile alienato o quello acquisito risultino in comunione, il credito d’imposta deve essere imputato agli aventi diritto rispettando la percentuale della comunione (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).
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