Per i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo il decreto legge n. 34/2019 (art. 3-quinquies) ha introdotto una nuova disposizione.
In particolare, è ora previsto che i canoni di locazione non riscossi non concorrono a formare il reddito qualora “la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento”.
Se i canoni verranno riscossi in periodi d’imposta successivi, le relative somme saranno assoggettate a tassazione separata (articolo 21 del Tuir) con le stesse regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte e di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è usufruito della detrazione in periodi d’imposta precedenti.
Questa nuova disposizione vale per tutti i contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulati a partire dal 1° gennaio 2020.

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