Corte di Cassazione, ordinanza n. 21356 depositata il 6 luglio 2022
accertamento a società a ristretta base societaria – impugnazione
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad un recupero ai fini IRPEF del reddito da capitale – per l’anno d’imposta 2012 – costituito dagli utili derivanti dalla partecipazione del contribuente nella misura del 40% del capitale della (omissis) s.r.l.;
la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l’appello affermando che: la definitività dell’accertamento nei confronti della società costituisce un punto fermo che non può essere ignorato né rimesso in discussione e la mancata partecipazione a quel processo deve intendersi come fisiologica stante la posizione giuridica dello stesso in quel momento ( al momento dell’accertamento presso la società il contribuente non era più socio); quanto all’omessa allegazione del processo verbale di contestazione nell’avviso di accertamento notificatogli, quest’ultimo riferisce tutte le notizie rilevanti per il contribuente, senza necessità di dare conto di ogni notizia relativa all’accertamento nei confronti della società di cui lo stesso non faceva parte da tempo; infine, data la definitività del giudicato nei confronti della società, tali lagnanze non possono essere prese in considerazione;
la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione la parte contribuente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in quanto, come affermato da Cass. n. 6626 del 2019, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e non notificato al socio non è opponibile a quest’ultimo, il quale può contestare tutti i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria, senza alcuna limitazione, non essendo a lui opponibili gli esiti di un processo al quale non ha preso parte.
Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte:
in tema di società di capitali a ristretta base societaria, l’avviso di accertamento, se inerente a crediti i cui presupposti siano sorti prima della dichiarazione di fallimento (o nel periodo di imposta nel quale tale dichiarazione è intervenuta), deve essere notificato non solo al curatore ma anche ai singoli soci, i quali, in quanto percettori di reddito da capitale sono soggetti passivi del rapporto tributario ed hanno quindi la possibilità, anche dopo il fallimento della società, di impugnare l’atto impositivo emesso nei propri confronti (Cass. 6626 del 2019);
«se è vero che il giudicato nei confronti della società di capitali a ristretta base partecipativa – e concernente l’avviso di accertamento con cui si procede alla contestazione di redditi non dichiarati – ha effetto riflesso nel giudizio concernente l’impugnazione proposta dal socio avverso l’avviso di accertamento a lui notificato ai fini della rettifica del reddito da partecipazione (Cass. n. 13989 del 23/05/2019; Cass. n. 23899 del 24/11/2015), è altrettanto vero che, nel caso in cui l’avviso di accertamento non sia stato correttamente notificato al legale rappresentante della società, il socio ( che normalmente non può dolersi dell’accertamento effettuato nei confronti della società riproponendo doglianze ad esso riferibili: Cass. n. 3980 del 18/02/2020) ben potrà fare valere le proprie ragioni in sede di impugnazione avverso l’avviso di accertamento che lo riguarda;
invero, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e non notificato non è opponibile al socio e tale inopponibilità si traduce nella possibilità, per il socio stesso, di contestare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria (così sostanzialmente Cass. n. 6626 del 07/03/2019), anche al di là di quanto normalmente consentito dalla giurisprudenza della S.C. (per la quale il socio può unicamente eccepire che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonchè dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria: ex multis, Cass. n. 18042 del 09/07/2018);» (Cass. n. 18200 del 2021).
La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che la definitività dell’accertamento nei confronti della società costituisce un punto fermo che non può essere ignorato né rimesso in discussione e la mancata partecipazione a quel processo deve intendersi come fisiologica stante la posizione giuridica dello stesso in quel momento (al momento dell’accertamento presso la società il contribuente non era più socio) e quanto all’omessa allegazione del processo verbale di contestazione nell’avviso di accertamento notificatogli, quest’ultimo riferisce tutte le notizie rilevanti per il contribuente, senza necessità di dare conto di ogni notizia relativa all’accertamento nei confronti della società di cui lo stesso non faceva parte da tempo, infine, data la definitività del giudicato nei confronti della società, tali lagnanze non possono essere prese in considerazione – ha erroneamente ritenuto che l’esistenza del giudicato nei confronti della società formatosi senza che al relativo procedimento partecipasse il socio determinasse una situazione in cui quest’ultimo non potesse avanzare contestazioni all’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti.
Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.