In caso di pignoramento presso terzi, il creditore pignoratizio deve indicare, nella propria dichiarazione, i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva (cfr provvedimento 3 marzo 2010 e circolare n. 8/2011). Le ritenute subite possono essere scomputate dall’imposta risultante dalla dichiarazione. Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro (ad esempio, se si tratta di redditi di lavoro dipendente, devono essere esposte nel quadro RC). Nel caso di redditi derivanti da Tfr, altre indennità connesse e arretrati di lavoro dipendente, soggetti a tassazione separata, va utilizzata la sezione XII del quadro RM della dichiarazione, relativa ai redditi corrisposti da soggetti non obbligati a effettuare le ritenute d’acconto. Le ritenute subite da parte del terzo erogatore devono invece essere indicate nel rigo RM23 (redditi presenti in dichiarazione), riportando il rigo della dichiarazione e l’eventuale modulo aggiuntivo nel quale è stato indicato il relativo reddito. Se, invece, il reddito percepito nell’ambito della procedura di pignoramento presso terzi non è compreso in alcun quadro della dichiarazione (in quanto ordinariamente non deve essere esposto) ovvero non è possibile riportarlo nella sezione XII del quadro RM, va compilato il rigo RM24 (redditi non presenti in dichiarazione), inserendo tutte le informazioni necessarie per la corretta liquidazione dell’imposta dovuta.
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