E’ possibile prorogare un contratto “acausale” per ragioni di cui all’art. 1 D.Lgs. 328/2001 (tecnicoorganizzativo o sostitutivo)?
Per espressa previsione legislativa (art. 4, comma 2-bis del d. lgs. n. 368/2001), il contratto a tempo determinato “acausale” non è prorogabile. Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 18/2012, dopo aver ribadito che il contratto a termine “acausale” non può avere una durata superiore ai 12 mesi, ha sottolineato come il divieto di proroga operi anche qualora la durata iniziale del contratto sia inferiore a 12 mesi. Ciò significa che, allo spirare del termine apposto al primo e unico contratto “acausale”, sarà necessario stipulare un nuovo contratto a termine, questa volta giustificato da ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, naturalmente nel rispetto degli intervalli di tempo tra un contratto a termine e l’altro, fissati dall’art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 368/2001.
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