CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2021, n. 24025 – Il termine di complessivi dieci anni dalla data dell’infortunio per l’esercizio del diritto al decorso della rendita INAIL non preclude la proposizione della domanda di costituzione di rendita oltre il decennio dalla data dell’infortunio ove venga rispettato il termine triennale fissato dall’art. 112 dello stesso d.P.R., sempreché il lamentato aggravamento si sia verificato entro il decennio dalla data suddetta, atteso che tale termine segna l’ambito temporale della copertura assicurativa per il principio della stabilizzazione dei postumi che, se successivi al termine stesso, perdono, in base alla presunzione assoluta posta dal citato ottavo comma dell’art. 83, la possibilità di collegarsi con l’infortunio sul lavoro, per cui l’avvenuto decorso del termine decennale impedisce, sul piano sostanziale, la stessa insorgenza del diritto alla rendita