La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 depositata il 6 marzo 2024, intervenendo in tema di deducibilità delle spese di sponsorizzazioni alla società o associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 8 dell’art. 90 della legge 289/2002 (attualmente sostituito dall’art. 12 del D.Lgs. n. 36/2021 il cui contenuto è identico al comma 8 dell’art. 90), ha ribadito il principio di diritto che “… il regime di cui all’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, nel testo vigente ratione temporis, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor (Cass., Sez. V, 14 febbraio 2023, n. 4612), trattandosi di presunzione assoluta oltre che della natura di spesa pubblicitaria, altresì di inerenza della spesa stessa, purché ne ricorrano i presupposti normativi (Cass., Sez. VI, 6 aprile 2017, n. 8981). Si è osservato, in particolare, come la scelta del legislatore di creare per queste spese una presunzione assoluta di deducibilità del costo, non sindacabile dall’Ufficio sulla base di una asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale appare coerente con l’evoluzione giurisprudenziale della nozione di inerenza, meramente qualitativa e, quindi, agganciata all’attività di impresa nel suo complesso e non anche al necessario ritorno di ricavi corrispondenti all’investimento (Cass., n. 4612/2023, cit.; Cass., Sez. V, 12 settembre 2023, n. 26238; Cass., Sez. V, 13 gennaio 2023, n. 955; Cass., Sez. VI, 13 gennaio 2023, nn. 934-935). …”
La vicenda ha riguardato una società in accomandita semplice a cui l’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento con cui riteneva indeducibili di costi per prestazioni pubblicitarie, conseguenti alla stipula di tre contratti di sponsorizzazione, costi ritenuti privi di inerenza rispetto all’attività esercitata. La società avverso tale atto impositivo proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). i giudici di prime cure rigettavano le doglianze della contribuente. La società proponeva appello avverso la decisione di primo grado. I giudici di appello, in riforma totale della sentenza impugnata, accolsero le doglianze della società contribuente sul presupposto che l’Ufficio non avesse contestato l’effettivo sostenimento dei costi pubblicitari ma la sola inerenza all’attività di impresa, i costi in oggetto, essendo di importo inferiore ad € 200.000,00 ed essendo stati sostenuti a favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), devono ritenersi oggetto di presunzione assoluta di inerenza a termini dell’art. 90, comma 8, l. 27 dicembre 2002, n. 289, senza doversi condurre accertamenti in relazione alla loro antieconomicità. L’Agenzia delle entrate, avverso la decisione di appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini rigettano il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.
I giudici di legittimità evidenziano che i costi di sponsorizzazione, alla luce del comma 8 art. 90 della legge n. 289/2002 (sostituito dall’art. 12 del d.lgs. n. 36/2021), “… In presenza, pertanto, dei requisiti normativi della fattispecie, ossia: a) che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) che sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) che la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale), per il soggetto erogante il corrispettivo «le valutazioni circa l’inerenza e la congruità di quei costi restano del tutto irrilevanti» (Cass., Sez. VI, 1° febbraio 2022, n. 2985; Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2021, n. 29929; Cass., Sez. VI, 12 marzo 2021, n. 7117; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2021, n. 6384). …”
In altri termini l’Agenzia delle entrate non deve sindacare l’inerenza e la congruità dei costi di sponsorizzazione a condizione che:
- il soggetto beneficiario della sponsorizzazione sia un soggetto sportivo dilettantistico;
- la spesa medesima rientri nel limite di 200 mila euro;
- sia finalizzata a promuova l’immagine dello sponsor o i suoi prodotti;
- l’associazione sportiva sponsorizzata realizzi in concreto uno specifico intervento pubblicitario.