La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile 2024, intervenendo in tema di risarcimento danno a seguito si sinistro stradale ed in particolare sulla quantificazione del compenso del legale, ha statuito i seguenti principi di diritto secondo cui:

  • “l’avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale (attore, convenuto o terzo interventore) ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti; la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l’onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;
  • la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
  • quel che cambia tra l’ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall’art. 4, comma 2, d.m. 55/14;
  • se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall’undicesimo al trentesimo;
  • se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s’è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all’art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;
  • sia ai fini dell’applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.”

La vicenda ha riguardato la richiesta di risarcimento danni, avanzata dal coniuge e figli, per la morte del loro caro a seguito di un sinistro stradale. La vedova e i 4 figli convengono in giudizio il responsabile e la compagnia assicurativa per chiedere i danni derivanti dalla perdita subita. La domanda, accolta parzialmente in primo grado, viene modificata dalla Corte di Appello, che incrementa il valore del danno non patrimoniale e conferma il concorso di colpa della vittima nella misura del 30%. La decisione viene impugnata anche dai figli della vedova, nel frattempo defunta.

I giudici di legittimità rilevano che “… L’art. 10, secondo comma, c.p.c. (secondo cui le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro”), per pacifica giurisprudenza di questa Corte non trova applicazione nei casi di cumulo soggettivo facoltativo, tanto iniziale quanto successivo (art. 103 c.p.c.).

4.6. Le situazioni rilevanti ai fini della regolazione delle spese, e che possono dunque teoricamente verificarsi sono sei:

a) le domande proposte da un solo attore contro un solo convenuto si sommano tra loro, come stabilito dal combinato disposto degli artt. 10, comma secondo, e 104 c.p.c. (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 16318 del 26/07/2011);

b) la domanda principale e la domanda riconvenzionale si sommano tra loro (Sez. 2, Sentenza n. 6469 del 27/11/1982; Sez. 3, Sentenza n. 2238 del 21/06/1969);

c) le domande proposte da un solo attore contro più convenuti (ad es., nel caso di debitori solidali: litisconsorzio facoltativo passivo) non si sommano tra loro (Sez. 1, Sentenza n. 3968 del 27/11/1975);

d) le domande proposte da più attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) non si sommano tra loro (Sez. 1 – , Ordinanza n. 18166 del 26/06/2023; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3107 del 06/02/2017, anche ai fini della liquidazione dei compensi professionali: Sez. L, Sentenza n. 8599 del 16/07/1992; Sez. 2, Sentenza n. 6236 del 24/10/1983, quest’ultima con ampia motivazione; Sez. L, Sentenza n. 6901 del 14/12/1982; Sez. 3, Sentenza n. 4711 del 25/08/1982; Sez. 3, Sentenza n. 2946 del 05/05/1980 Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 20/11/1962).

Le domande proposte da più attori contro un solo convenuto, infatti, sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari (Sez. 2, Sentenza n. 6236 del 24/10/1983), dal momento che l’ipotesi è prevista dall’art. 103 c.p.c., il quale non richiama l’art. 10, comma secondo, c.p.c. (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 20/11/1962, Rv. 254645 – 01); tale consolidata conclusione, per quanto si dirà, è oggi confermata dall’art. 4, comma 4, d.m. 55/14; in tali ipotesi, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà quello della domanda di valore più alto (Sez. 2 – , Sentenza n. 26614 del 21/12/2016);

e) la domanda principale e quella di garanzia proposta dal convenuto nei confronti d’un terzo chiamato in causa non si sommano, ed il valore della causa va determinato in base al valore della domanda principale, anche se non coincidente col valore dellc1domanda di garanzia (Sez. 3 – , Ordinanza n. 11742 del 15/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 4529 del 30/07/1984).

f) le domande proposte in via subordinata l’una all’altra non si sommano tra loro (Cass. civ., sez. II, 25-09-2018, n. 22711).  …”