Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza n. 10367 depositata il 17 aprile 2024 – In base al principio c.d. “del compenso unico” l’onorario dovuto all’avvocato il quale ha difeso più parti “aventi la stessa posizione processuale” va liquidato una sola volta, come se avesse difeso una sola parte, e poi maggiorato di un tot percentuale per ciascuna parte assistita, fino ad un massimo di trenta