MINISTERO della GIUSTIZIA – Decreto ministeriale del 1° agosto 2023
Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto determina gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «richiedente»: l’avvocato che ha assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di mediazione o di negoziazione assistita e che è legittimato a presentare l’istanza di determinazione del compenso, di riconoscimento del credito di imposta o di pagamento ai sensi del presente decreto;
b) «ODM»: organismo di mediazione. L’ente pubblico o privato presso il quale si svolge il procedimento di mediazione in conformità al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
c) «numero d’ordine del ODM»: il numero attribuito al ODM al momento dell’iscrizione al registro in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo, n. 28 del 2010;
d) «registri degli affari di mediazione»: i registri previsti dal regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
e) «numero identificativo del procedimento di mediazione»: il numero attribuito a ciascun procedimento inserito nei registri degli affari di mediazione;
f) «accordo di conciliazione»: il documento attestante la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
g) «negoziazione assistita»: la procedura di negoziazione assistita da avvocati svolta in conformità alle disposizioni del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
h) «convenzione di negoziazione»: la convenzione prevista dall’art. 2, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
i) «accordo di negoziazione»: l’accordo che compone la controversia all’esito di una procedura di negoziazione assistita da avvocati;
l) «COA»: il Consiglio dell’ordine degli avvocati davanti al quale si svolge la procedura prevista dagli articoli da 15-bis a 15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dagli articoli da 11-bis a 11-undecies del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
m) «piattaforma»: la piattaforma digitale per la gestione delle richieste relative al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e nella negoziazione assistita predisposta dal Ministero della giustizia – Dipartimento transizione digitale;
n) «CIEId»: l’identità digitale rilasciata al cittadino e associata alla Carta d’identità elettronica;
o) «CNS»: carta nazionale dei servizi. Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via a telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
p) «SPID»: il sistema pubblico dell’identità digitale, di cui all’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell’amministrazione digitale»;
q) «PEC»: posta elettronica certificata. Il sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
r) «Codice iPA»: l’indice dei riferimenti univoci dell’ufficio pubblico competente per l’emissione della fattura elettronica e il suo indirizzamento;
s) «Ministero»: il Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia;
t) «DGSTAT»: Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero;
u) «Equitalia»: Equitalia Giustizia S.p.a., società in house del Ministero della giustizia;
v) «SID»: Sistema interscambio flussi dati. L’infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.
Art. 3
Disposizioni generali sulle modalità di presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta e comunicazioni
1. Le istanze disciplinate dal presente decreto sono proposte, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it, mediante le credenziali SPID o CIEId almeno di livello due e CNS.
2. Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della domanda di determinazione del compenso, del riconoscimento del credito di imposta o della richiesta di pagamento.
3. Salvo che sia diversamente disposto, tutte le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate mediante la piattaforma di cui al comma 1, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal richiedente.
4. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, il COA accede alla piattaforma previa registrazione, ai sensi degli articoli 16, comma 12, e 16-ter del decreto-legge 18 gennaio 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
5. Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Sezione I
Determinazione del compenso spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza prestata nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta
Art. 4
Determinazione del compenso
1. Ai fini del presente decreto all’avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita spetta il compenso previsto dall’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, ridotto della metà.
Art. 5
Istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato
1. L’istanza di conferma prevista dall’art. 15-septies, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall’art. 11-septies, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, contiene:
a) gli estremi identificativi del COA che ha adottato il provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato;
b) le generalità della parte assistita dal richiedente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, complete di codice fiscale;
c) il valore e la data di sottoscrizione dell’accordo di conciliazione o di negoziazione sulla base del quale il richiedente ha calcolato il proprio compenso;
d) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando l’accordo definisce una controversia nei casi di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010;
e) il numero del procedimento di mediazione e la data dell’accordo di conciliazione quali risultanti dai registri degli affari di mediazione;
f) fuori dal caso di cui alla lettera e), gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, dell’accordo di negoziazione, in conformità all’art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
g) la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento.
2. L’istanza di cui al comma 1 è inoltre corredata:
a) dalla parcella proforma emessa per le prestazioni svolte in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
b) dalla dichiarazione della parte ammessa al patrocinio in ordine alla permanenza, al momento dell’accordo, delle condizioni reddituali previste dall’art. 15-ter del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall’art. 11-ter del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
Art. 6
Verifiche e comunicazioni del consiglio dell’ordine
1. Il COA, ricevuta l’istanza di cui all’art. 5, se accerta che non ricorrono i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, annotando sulla piattaforma l’esito negativo della domanda.
2. Se non procede ai sensi del comma 1, il COA, verificata la corrispondenza tra il valore dichiarato nell’accordo e il valore del compenso indicato nell’istanza di conferma, dimidiato ai sensi dell’art. 4 del presente decreto, appone il visto previsto dall’art. 15-septies, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall’art. 11-septies, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, adottando la delibera di congruità e annotandola sulla piattaforma. Con l’annotazione la delibera si intende comunicata al Ministero.
Art. 7
Verifiche e provvedimenti del Ministero
1. Ricevuta la comunicazione di cui all’art. 6, comma 2, il Ministero, se ritiene insussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza.
2. Se non provvede ai sensi del comma 1, il Ministero, effettuate le verifiche ritenute necessarie, con provvedimento del capo Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida la delibera di congruità e riconosce l’importo spettante all’avvocato, fruibile con le modalità di cui all’art. 8 o, alternativamente, di cui all’art. 13, dandone comunicazione all’avvocato e al COA.
3. Quando, effettuate le verifiche di cui al comma 2, il Ministero ritiene di non convalidare la delibera, ne dà comunicazione al COA e all’avvocato che, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può presentare nuova istanza ai sensi dell’art. 15-septies, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010 o dall’art. 11-septies, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
4. Le verifiche previste dal presente decreto sono effettuate dal Ministero mediante proprio personale o anche avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia giustizia S.p.a..
Sezione II
Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati
Art. 8
Termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del credito di imposta
1. Quando l’avvocato ha esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera g), dopo l’adozione del provvedimento di convalida previsto dall’art. 7, comma 2, emette fattura elettronica e può presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.
Art. 9
Procedure di utilizzo del credito di imposta
1. Il credito di imposta, riconosciuto ai sensi del presente decreto, è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento.
Art. 10
Comunicazioni e procedure di recupero
1. Il Ministero, entro il 30 aprile per le istanze presentate entro il 31 marzo, o entro il 30 ottobre per le istanze presentate entro il 15 ottobre, comunica al beneficiario l’importo del credito d’imposta spettante in relazione a ciascuna delle richieste, osservando le priorità delle comunicazioni previste dall’art. 11, comma 1.
2. Quando, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero, è accertata l’indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d’imposta oggetto del presente decreto, in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
3. In caso di indebita fruizione, totale o parziale, dei crediti d’imposta, accertata nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al Ministero che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi del comma 2.
Art. 11
Trasmissione dati
1. Ai fini di cui all’art. 9, il Ministero, almeno cinque giorni prima di comunicare al beneficiario l’accoglimento della domanda, trasmette all’Agenzia delle entrate, tramite SID o altro sistema avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguato al rischio presentato dal trattamento, l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.
2. L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, tramite il sistema di cui al comma 1, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta in compensazione con i relativi importi.
Art. 12
Cause di revoca
1. Il credito di imposta è revocato se è accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere. Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale ed amministrativa. In caso di revoca del credito di imposta si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito ai sensi dell’art. 10.
Sezione III
Procedura di pagamento
Art. 13
Richiesta di pagamento dell’importo riconosciuto all’avvocato
1. Quando l’avvocato ha esercitato l’opzione prevista dall’art. 5, comma 1, lettera g), per il pagamento dell’importo riconosciuto ai sensi dell’art. 7, comma 2, emette fattura elettronica intestata al Ministero, completa di apposito codice IPA.
2. Il Ministero, ricevuta la fattura di cui al comma 1, emette il mandato di pagamento nell’ambito delle risorse iscritte nell’apposito capitolo di bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia.
Capo II
Monitoraggio statistico e trattamento dati
Art. 14
Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, con cadenza annuale, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla decorrenza del termine previsto dalla predetta norma dei dati relativi ai casi di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, distinti per materia. Decorso il termine di cui all’art. 42 del predetto decreto legislativo n. 149 del 2022, il Ministero prosegue l’attività di monitoraggio prevista dal presente articolo solo in caso di permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 15, entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.
Art. 15
Trattamento dei dati personali
1. Il Ministero, i COA e l’Agenzia delle entrate sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza, ai fini della determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante il riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario dell’avvocato ai sensi del presente decreto.
2. Il Ministero è titolare dei trattamenti dei dati personali effettuati mediante la piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, e assicura che tali trattamenti, anche quando effettuati ai sensi dell’art. 7, comma 4, avvengono adottando le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita in conformità agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) n. 2016/679. Quando il trattamento è effettuato dal Ministero avvalendosi di personale di Equitalia giustizia S.p.a. questa assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679. Per le finalità di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, previa valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del regolamento (UE) n. 2016/679, adotta un disciplinare tecnico nel quale sono individuate:
a) le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell’art. 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, che comprendono, tra le altre, la registrazione delle operazioni effettuate sulla piattaforma da parte dei soggetti autorizzati, ai fini della verifica della liceità dei trattamenti, per finalità di controllo interno e per garantire l’integrità e la riservatezza dei dati personali, l’utilizzo della crittografia per la protezione dei dati oggetto di trasmissione, nonchè il rilevamento e la gestione di eventuali violazioni dei dati personali che dovessero verificarsi nell’ambito dei trattamenti effettuati;
b) gli attributi associati alle identità digitali degli utenti della piattaforma acquisiti nell’ambito delle procedure di autenticazione informatica, limitandoli ai dati strettamente necessari quali il codice fiscale, il nome e il cognome;
c) le misure in relazione al trattamento dei dati personali necessari ai fini dell’espletamento delle verifiche e dei controlli da effettuarsi ai sensi del presente decreto;
d) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato in caso di eventuale trattamento, a fini statistici, dei dati personali appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679 eventualmente rilevabili dall’indicazione della materia ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera d), del presente decreto;
e) le misure adottate per garantire un accesso selettivo alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati e le altre misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
3. I dati trattati ai sensi del presente decreto sono conservati per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i controlli previsti dal presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.
4. I dati personali raccolti ai sensi degli articoli 5 e 13 del presente decreto, sono trattati esclusivamente per la finalità di cui al comma 1, nonchè, da parte di DGSTAT, per le attività svolte ai sensi dell’art. 14, ai soli fini statistici, in conformità all’art. 89 del regolamento (UE) n. 2016/679, degli articoli 104 e seguenti del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, alle «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale» di cui alla delibera 19 dicembre 2018, n. 515 del Garante per la protezione dei dati personali e al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Capo III
Controllo e monitoraggio della spesa
Art. 16
Regolazione contabile del credito di imposta
1. Il credito di imposta riconosciuto ai sensi del presente decreto è determinato nell’ambito delle risorse stanziate, sull’apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall’anno 2023.
2. Per consentire la regolazione contabile del credito di imposta riconosciuto ai sensi dell’art. 7, comma 2, il Ministero provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
Art. 17
Monitoraggio della spesa
1. Il Ministero provvede al monitoraggio della spesa previsto dall’art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, per gli interventi previsti dagli articoli 15-bis e seguenti del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dagli articoli 11-bis e seguenti del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, avvalendosi della piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, e predispone una relazione annuale sulla spesa.
2. Se dal monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1 emergono scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all’art. 15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e di cui all’art. 11-undecies del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, e delle relative risorse stanziate in bilancio, salva l’adozione di altre misure idonee a compensare tale scostamento, il Ministero procede in conformità all’art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, al fine di garantire l’integrale copertura dello scostamento rilevato nell’anno precedente e con le modalità di cui all’art. 37, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Capo IV
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 18
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 19
Disposizioni finali
1. Il presente decreto, trasmesso ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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