Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 6079 depositata il 6 marzo 2024
Sponsorizzazioni inerenti, niente sindacato del fisco – tributi – pubblicità – enti di promozione sportiva – inerenza – presunzione assoluta – valutazione di congruità in relazione ai ricavi – esclusione
RILEVATO CHE
1. La società contribuente C.V. S.A.S. di M.G. & C. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2007, con il quale veniva accertata maggiori IVA e IRAP, oltre sanzioni e accessori, per effetto della ritenuta indeducibilità di costi per prestazioni pubblicitarie, conseguenti alla stipula di tre contratti di sponsorizzazione, costi ritenuti privi di inerenza rispetto all’attività esercitata.
2. La CTP di Ascoli Piceno ha rigettato il ricorso;
3. La CTR delle Marche, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello, sul presupposto che l’Ufficio non avesse contestato l’effettivo sostenimento dei costi pubblicitari ma la sola inerenza all’attività di impresa, i costi in oggetto, essendo di importo inferiore ad € 200.000,00 ed essendo stati sostenuti a favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), devono ritenersi oggetto di presunzione assoluta di inerenza a termini dell’art. 90, comma 8, l. 27 dicembre 2002, n. 289, senza doversi condurre accertamenti in relazione alla loro antieconomicità.
4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente, ulteriormente illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 90, comma 8, l. 27 dicembre 2002, n. 289, dell’art. 109, quinto comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell’art. 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fare applicazione dell’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 quale presunzione assoluta di inerenza. Deduce parte ricorrente che la norma in oggetto configura ratione temporis una presunzione assoluta di costi di natura pubblicitaria e non di rappresentanza, ma non comporta una presunzione assoluta di inerenza dei costi, la cui inesistenza può essere oggetto di accertamento da parte dell’Ufficio.
2. Vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso articolate dal controricorrente. In primo luogo, il ricorso è rispettoso del principio di specificità, avendo fatto sufficiente rinvio agli atti e ai documenti di causa. In secondo luogo, non si sollecita un riesame degli accertamenti in fatto compiuto dal giudice di appello, bensì un tema di falsa applicazione dell’art. 90, comma 8 l. n. 289/2002 in quanto inteso (in tesi) dal giudice di appello in termini difformi dalla portata applicativa della norma, attesi i presupposti normativi della fattispecie.
3. Il ricorso è infondato. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, il regime di cui all’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, nel testo vigente ratione temporis, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor (Cass., Sez. V, 14 febbraio 2023, n. 4612), trattandosi di presunzione assoluta oltre che della natura di spesa pubblicitaria, altresì di inerenza della spesa stessa, purché ne ricorrano i presupposti normativi (Cass., Sez. VI, 6 aprile 2017, n. 8981). Si è osservato, in particolare, come la scelta del legislatore di creare per queste spese una presunzione assoluta di deducibilità del costo, non sindacabile dall’Ufficio sulla base di una asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale appare coerente con l’evoluzione giurisprudenziale della nozione di inerenza, meramente qualitativa e, quindi, agganciata all’attività di impresa nel suo complesso e non anche al necessario ritorno di ricavi corrispondenti all’investimento (Cass., n. 4612/2023, cit.; Cass., Sez. V, 12 settembre 2023, n. 26238; Cass., Sez. V, 13 gennaio 2023, n. 955; Cass., Sez. VI, 13 gennaio 2023, nn. 934-935).
4. In presenza, pertanto, dei requisiti normativi della fattispecie, ossia: a) che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) che sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) che la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale), per il soggetto erogante il corrispettivo «le valutazioni circa l’inerenza e la congruità di quei costi restano del tutto irrilevanti» (Cass., Sez. VI, 1° febbraio 2022, n. 2985; Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2021, n. 29929; Cass., Sez. VI, 12 marzo 2021, n. 7117; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2021, n. 6384).
5. Uno degli stessi precedenti citati dal ricorrente appare, peraltro, in sintonia con i principi suesposti, avendo ritenuto che la presunzione assoluta in oggetto non ricorra ove non siano stati accertati tutti i (ovvero siano controversi alcuni dei) presupposti della fattispecie (Cass., Sez. VI, 8 febbraio 2021, n. 2990). Deve, pertanto, ritenersi isolato l’ulteriore precedente contrario citato (Cass., Sez. V, 18 gennaio 2019, n. 1326).
6. Nella specie, la contestazione riguardava l’incoerenza dei costi sostenuti rispetto ai ricavi (come emerge dalla sentenza impugnata) e, pertanto, la loro incongruità rispetto al fatturato e al reddito, incongruità che – a termini dell’art. 90, comma 8, pro tempore il. N. 289/2002, non può essere oggetto di contestazione. La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei suindicati principi.
7. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario, oltre accessori di legge.
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