Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 6079 depositata il 6 marzo 2024 – Il regime di cui all’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, nel testo vigente ratione temporis (attualmente art. 12 d.lgs. n. 36/2021), fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor