La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 8984 depositata il 4 aprile 2024, intervenendo in tema di emissione di note di variazione, ha ribadito che “… La variazione dell’imposta o dell’imponibile è disciplinata dall’art. 26 del DPR n.633/1972, che prevede la possibilità di rettificare la fatturazione o la registrazione delle operazioni limitatamente a una serie di eventi, puntualmente descritti, successivi all’emissione della fattura o per inesattezze nella sua compilazione che comportino la modifica degli estremi di una determinata operazione. In particolare, le variazioni in diminuzione possono essere effettuate senza alcun limite temporale nelle ipotesi di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, nonché per mancato pagamento in tutto o in parte del creditore a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose ovvero in ipotesi di abbuoni o sconti previsti contrattualmente. Qualora gli stessi eventi conseguano ad un sopravvenuto accordo tra le parti la variazione è consentita entro il termine di un anno dalla fatturazione. Il medesimo art. 26 cit., al comma 3, prevede infatti “Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione del settimo comma dell’art. 21”. …”
La vicenda ha riguardato una società esercente l’attività di “lavori generali di costruzioni edifici” a cui l’Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento con cui recuperava Iva indetraibile relativamente a due note di credito ed ai fini Ires e Irap, per costi ritenuti non deducibili. La contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). I giudici di prime cure accolsero parzialmente il ricorso proposto dalla suddetta società. La sentenza di primo grado venne impugnata con appello principale della società ed appello incidentale dell’Ufficio. I giudici di appello rigettarono l’appello principale ed accolsero parzialmente quello incidentale. La società contribuente avverso la sentenza di appello propose ricorso in cassazione fondato su due motivi.
I giudici di legittimità rigettarono il ricorso della contribuente.
Gli Ermellini hanno riaffermato il principio secondo cui
“… in tema di IVA, è onere del contribuente dimostrare la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 26, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per accedere al regime della variazione in diminuzione dell’imposta, tramite la corretta e completa registrazione delle operazioni, da cui emerga inequivocabilmente la corrispondenza tra le stesse, mediante l’indicazione di quei dati che risultino idonei a collegarle, attraverso la dimostrazione dell’identità tra l’oggetto della fattura e delle registrazioni originarie e l’oggetto della registrazione della variazione, oppure, ove tale onere non possa essere così assolto, attraverso altri mezzi di prova nel rispetto delle regole generali in materia (Cass. nn. 8535/2014, 11396/2015). Quindi per accedere al regime della variazione in diminuzione è necessario che ricorra uno degli eventi previsti dalla disciplina in esame, il cui onere probatorio grava sempre sul contribuente.Anche con riguardo al limite temporale, è stato precisato che il ricorso alla procedura di cui all’art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 impone che sia specificata, nelle note di variazione, una causale tale da fornire elementi per ricondurre la variazione dell’importo originariamente fatturato tra le ipotesi contemplate dal secondo comma del citato art. 26, sicché, in mancanza di ulteriori elementi valutativi, la emissione delle successive note di variazione resta assoggettata al limite temporale indicato dal terzo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass. n. 25987/2014, Cass. 9842 del 2016). …”
In conclusione, per il Supremo consesso le variazioni in diminuzione dell’IVA possono essere emesse senza limiti temporali solo in situazioni specifiche quali nullità, annullamento, o mancato pagamento a causa di procedure concorsuali inefficaci. Diversamente la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro un anno dalla fatturazione, cosi come a seguito di un accordo viene modificato dalle parti, le variazioni devono essere effettuate entro un anno dalla data di fatturazione