Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 8984 depositata il 4 aprile 2024 – Il ricorso alla procedura di cui all’art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 impone che sia specificata, nelle note di variazione, una causale tale da fornire elementi per ricondurre la variazione dell’importo originariamente fatturato tra le ipotesi contemplate dal secondo comma del citato art. 26, sicché, in mancanza di ulteriori elementi valutativi, la emissione delle successive note di variazione resta assoggettata al limite temporale indicato dal terzo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972