Le controversie relative a contributi e premi previdenziali e assistenziali, instaurate nei confronti degli enti previdenziali, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e, pertanto, non sono definibili con la procedura prevista dall’articolo 6, Dl 119/2018. La definizione agevolata, infatti, è applicabile alle sole controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio (circolare n. 6/2019, paragrafo 2.3.8).
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FAQ – cartelle di pagamento