Per i giudici del palazzaccio, con la sentenza n. 24413 del 5 ottobre 20198, hanno chiarito che quando le operazioni poste in essere attraverso l’esercizio dell’autonomia negoziale non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma si nasconde un presupposto già verificatosi e, in tal caso, non trova applicazione il divieto di abuso del diritto che si traduce in un principio generale antielusivo, ricadendo la fattispecie direttamente nell’evasione.

Sentenza n. 24413 del 5 ottobre 2018 (udienza 20 aprile 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Gori Pierpaolo
Esercizio dell’autonomia negoziale – Quando le operazioni poste in essere non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma lo si nasconde – Non trova applicazione il divieto di abuso del diritto, ma si configura direttamente evasione

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