Dal reddito complessivo possono essere dedotte le spese mediche e di assistenza specifica, necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dalle persone portatrici di handicap (articolo 10, comma 1, lettera b, Tuir), cioè dalle persone che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, che deve risultare distintamente dalla documentazione rilasciata dall’istituto. Queste spese sono deducibili pure se sostenute per i familiari, anche se non fiscalmente a carico, indicati nell’articolo 433 del codice civile (articolo 10, comma 2, Tuir) che, però, non fa riferimento agli zii. Quindi, la spesa sostenuta dal nipote, per conto di una zia, per il pagamento della retta mensile dell’istituto di assistenza in cui è ricoverata, non è deducibile.
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