Corte di Cassazione, ordinanza n. 20181 depositata il 13 luglio 2023

impugnazione ruolo – legittimità ad agire

Rilevato che:

1. – con sentenza n. 4467/2019, depositata il 12 novembre 2019, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto da Formato Pasquale avverso la decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un estratto di ruolo relativo a 21 (ventuno) cartelle di pagamento delle quali il ricorrente assumeva l’omessa notifica;

1.1 – a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che:

– l’amministrazione aveva offerto prova della rituale notificazione di 9 (nove) cartelle di pagamento, così che «l’impugnazione proposta dal Formato a mezzo dell’estratto di ruolo deve ritenersi inammissibile, in quanto tardiva»;

– per converso non v’era prova della rituale notifica delle residue 12 (dodici) cartelle di pagamento in quanto non v’era «possibilità di correlare le relate prodotte in atti alle cartelle stesse»;

11720070003839703

(Tarsu

Tia-

anno

di

imposta

2000),

11720090045500126

(Tarsu

Tia-

anno

di

imposta

2006),

11720110039753492

(Tarsu

Tia-

anno

di

imposta

2010),

11720110020516446

(Tarsu

Tia

–    anno

di

imposta

2011),

11720080003195756

(Irpef Add.  Reg. -anno

di imposta

2001),

11720070026987706

(Irpef     –     anno     di

imposta

2001),

11720060005954052

(Iva-      anno      di

imposta

2000),

11720110025146028

(Iva     –      anno     di

imposta

2005),

11720080008505248

(Iva-      anno      di

imposta

2007),

 

 

– in relazione a dette cartelle, – la cui impugnazione a mezzo dell’estratto di ruolo doveva, pertanto, ritenersi ammissibile, – il contribuente aveva eccepito l’estinzione del credito, per prescrizione, con riferimento a 10 (dieci) cartelle identificate  dai numeri 11720100045317038 (Bollo – anno di imposta 2006);

– l’eccezione di prescrizione (quinquennale) svolta dalla contribuente andava, quindi, accolta con riferimento alle cartelle di pagamento emesse in relazione alla iscrizione a ruolo di Tributi locali (Tarsu/Tia e Addizionale regionale), venendo in considerazione obbligazioni di natura periodica (art. 2948, n. 4, cod. civ.), nonché dell’IVA;

– detta eccezione andava, altresì, accolta per le iscrizioni a ruolo operate in relazione all’IRPEF (cartella n. 11720070026987706, anno 2001) ed al Bollo (cartella n. 11720100045317038, anno 2006) in quanto «al momento dell’impugnazione dell’estratto di ruolo da parte del Formato era già decorso anche il termine lungo decennale di cui all’art. 2946 c.c.»;

2. – l’Agenzia delle entrate-Riscossione ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– Formato Pasquale resiste con controricorso.

Considerato che:

1. – la ricorrente premette che la statuizione del giudice del gravame viene impugnata con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento: n. 11720110039753492 (Tarsu Tia- anno di imposta 2010), 11720110020516446 (Tarsu Tia – anno di imposta 2011), n. 11720080003195756 (Irpef Add. Reg. -anno di imposta 2001), n. 11720110025146028 (Iva – anno di imposta 2005), n. 11720080008505248 (Iva- anno di imposta 2007), n. 11720100045317038 (Bollo – anno di imposta 2006);

– ciò in quanto le cartelle di pagamento nn. 11720070003839703 (Tarsu Tia- anno di imposta 2000), 11720090045500126 (Tarsu Tia- anno di imposta 2006) e 11720070026987706 (Irpef – anno di imposta 2001) sono state annullate, ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, in l. 17 dicembre 2018, n. 136, in ragione dell’importo dei rispettivi crediti, in ogni caso inferiore a € 1.000,00, con conseguente cessazione della materia del contendere;

2. – tanto premesso, col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 1335 e 2697 cod., civ., ed al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, assumendo, in sintesi, che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame in ordine alla impossibilità «di correlare le relate prodotte in atti alle cartelle stesse», – e, dunque, sul presupposto dell’omessa produzione in giudizio delle cartelle di pagamento, – detta produzione, secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, non avrebbe dovuto ritenersi necessaria, e atteso che il numero di riferimento dell’atto in notifica avrebbe potuto desumersi o dagli stessi avvisi di ricevimento delle raccomandate postali ovvero dai referti di notifica relativi alle due cartelle (nn. 11720080003195756 e 11720080008505248) per le quali era stata inviata una raccomandata informativa (restituita per compiuta giacenza);

– soggiunge la ricorrente che, una volta la cartella pervenuta al domicilio del destinatario, su di questi gravava l’onere della prova di non averne avuto conoscenza, ed in ragione della presunzione di conoscenza (così) correlata alla ricezione dell’atto (art. 1335 civ.);

– col secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2946 cod. civ., al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, primo comma, ed al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, primo comma, deducendo, in sintesi, che erroneamente il giudice del gravame aveva ritenuto applicabile il regime della prescrizione quinquennale, – per di più impropriamente evocando l’istituto della decadenza (art. 17, primo comma, cit.), – a tributi che,

– quali l’IRPEF e l’IVA, – non potevano ritenersi corrispondenti a prestazioni di natura periodica e che (così) rimanevano sottoposti all’ordinario termine di prescrizione (decennale); così che, – a fronte della notifica del ricorso introduttivo in data 28 agosto 2017, – emergeva l’insussistenza della rilevata prescrizione con riferimento alle cartelle  nn.  11720080003195756  (notificata  il  18  luglio  2006), 11720110025146028  (notificata  il  19  gennaio  2012)  e 11720080008505248 (notificata il 1° ottobre 2008), laddove per la cartella notificata il 19 gennaio 2012 nemmeno sussisteva la prescrizione quinquennale;

3. – Va preliminarmente dato atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione ai crediti, – portati dalle cartelle di pagamento nn. 11720070003839703 (Tarsu Tia- anno di imposta 2000), 11720090045500126 (Tarsu Tia- anno di imposta 2006) e 11720070026987706 (Irpef – anno di imposta 2001), – dei quali si assume l’estinzione (ope legis; l. n. 119 del 2018, art. 4, cit.);

4. – tanto premesso, il ricorso va accolto in ragione del sopravvenuto intervento normativo che ha declinato, sul versante dell’interesse ad agire del contribuente, le ipotesi in cui il ruolo e la relativa cartella di pagamento sono impugnabili;

4.1 – le Sezioni Unite della Corte, difatti, hanno posto i seguenti principi di diritto:

– in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura «dinamica» che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio;

– l’art. 12, comma 4-bis, cit., trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione (Cass. S.U., 6 settembre 2022, n. 26283 cui adde Cass., 7 marzo 2023, n. 6857; Cass., 27 febbraio 2023, n. 5901; Cass., 22 febbraio 2023, n. 5435);

4.2 – alla luce di tali principi il ricorso va, pertanto, accolto, non essendo stato allegato, nel corso del presente grado di giudizio, il menzionato, specifico, interesse ad agire del contribuente, né essendo intervenuta nei gradi di merito alcuna espressa statuizione sulla sussistenza di tale condizione dell’azione, in termini tali da integrare su tale profilo un giudicato interno (cfr. , 14 febbraio 2023, n. 4448);

5. – l’impugnata sentenza va, quindi, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario del contribuente;

– le spese dell’intero giudizio vanno integralmente compensate, tra le parti, avuto riguardo al fondamento della pronuncia nello jus superveniens così come ricostruito dalle Sezioni Unite della Corte (v. Cass., 28 febbraio 2023, n. 6063).

P.Q.M.

La Corte, dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento nn. 11720070003839703, 11720090045500126 e 11720070026987706; accoglie, nel resto, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario del contribuente; compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.