Corte di Cassazione ordinanza n. 14801 depositata il 10 maggio 2022
termine per il deposito dell’avviso di ricevimento
Rilevato che:
1 – l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 5947/17, depositata il 29 giugno 2017, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dalla stessa odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un avviso di liquidazione emesso in relazione all’imposta di bollo dovuta dal contribuente per la trascrizione di atto pubblico (compravendita immobiliare) recante accettazione tacita di eredità;
– C.M. non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
1 – ai sensi dell’art. 360, 1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, c. 3, al d.p.r. n. 642 del 1972, art. 1, c. 1 bis, e art. 3, c. 2, della Tariffa allegata, nonché agli artt. 476, 2648, 2650 e 2660 cod. civ., deducendo, in sintesi, che, – posta, anche, l’autonomia strutturale e funzionale degli atti che vengono in considerazione, – la nota di trascrizione dell’atto recante accettazione tacita di eredità, – in quanto per nulla dipendente dall’atto (traslativo) che detta accettazione manifesta, implica e presuppone, – non può essere ricondotta al novero degli atti direttamente conseguenti da quello principale (compravendita) concluso tra le parti e, per l’appunto, implicante l’accettazione tacita di eredità da parte dell’erede disponente; detto atto, difatti, è volto ad assicurare la continuità delle trascrizioni (art. 2650 cod. civ.) e costituisce antecedente logico giuridico dello stesso atto di disposizione compiuto dall’erede;
2 – il ricorso è inammissibile;
3 – in via pregiudiziale, difatti, va rilevato che, – eseguita la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale, – non risulta depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione;
3.1 – la Corte ha, al riguardo, enunciato il seguente principio di diritto: «La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982.» (così Cass. Sez. U., 14 gennaio 2008, n. 627 cui adde, ex plurimis, Cass., 28 marzo 2019, n. 8641; Cass., 12 luglio 2018, n. 18361; Cass., 1 ottobre 2015, n. 19623; Cass., 28 aprile 2011, n. 9453; Cass. Sez. U., 12 maggio 2010, n. 11429);
4 – nulla va disposto in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva di parte intimata, mentre nei confronti dell’Agenzia non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, , 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.