Corte di Cassazione ordinanza n. 14801 depositata il 10 maggio 2022 – La produzione dell’avviso di  ricevimento  del  piego raccomandato  contenente la copia del ricorso per cassazione  spedita per la notificazione  a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art.  149 cod. proc. civ., o della  raccomandata  con la quale l’ufficiale  giudiziario dà notizia  al destinatario  dell’avvenuto  compimento  delle formalità  di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta  instaurazione  del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza  di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della  corte in camera  di consiglio  di cui  all’art.  380-bis cod. proc.  civ., anche  se non notificato  mediante  elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.