CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19146 depositata il 6 luglio 2023

Tributi – Notifica – Avviso di accertamento prodromico – Cartella di pagamento – IRPEF – Raccomandata in giacenza – Atto non ritirato – Obbligo di avviso al destinatario della consegna dell’atto – Avviso di ricevimento della raccomandata – Accoglimento

Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate notificava a M.G. la cartella di pagamento n. (…), relativa al tributo dell’Irpef con riferimento agli anni 2006 e 2007, conseguente agli avvisi di accertamento che l’Amministrazione finanziaria affermava di aver regolarmente notificato a mezzo posta, e che non erano stati opposti dal contribuente.

2. M.G. impugnava la cartella esattoriale, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, contestando che la notificazione dei prodromici avvisi di accertamento non era mai regolarmente avvenuta, ed in conseguenza la cartella di pagamento risultava invalida. I giudici di primo grado ritenevano regolare la notificazione degli avvisi di accertamento, e pertanto rigettavano il ricorso del contribuente.

3. M.G. spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania. La CTR accoglieva parzialmente il gravame, ritenendo non perfezionata la notificazione dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2007, e pertanto annullava la cartella esattoriale in relazione a questa pretesa tributaria.

4. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla CTR il contribuente, per la parte in cui era rimasto soccombente, affidandosi ad un articolato motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.

Motivi della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente contesta la violazione degli artt. 8 e 9 della L. n. 890 del 1992, perché la notifica dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata, e relativo all’anno 2006, risulta invalida innanzitutto perché, a seguito di una prima raccomandata, che non è stata consegnata e risulterebbe non ritirata, “non vi è traccia agli atti di causa dell’ulteriore raccomandata che l’ufficiale postale avrebbe dovuto inviare per informare il destinatario della giacenza del plico” (ric., p. 10).

2. Mediante il suo strumento di impugnazione il contribuente contesta il mancato perfezionamento della procedura notificatoria in relazione all’avviso di accertamento n. (…), emesso con riferimento all’anno 2006.

2.1. In materia il ricorrente propone in realtà plurime censure. In primo luogo afferma che “la raccomandata… risulterebbe non ritirata dal destinatario per compiuta giacenza, ma non vi è traccia agli atti di causa della ulteriore raccomandata che l’ufficiale postale avrebbe dovuto inviare per informare il destinatario della giacenza del plico presso l’ufficio postale” (ric., p. 10).

2.2. In secondo luogo, la notificazione dell’atto impositivo relativo all’anno 2006, nella prospettazione del ricorrente, risulterebbe invalida in conseguenza della incompletezza delle indicazioni riportate nell’avviso di ricevimento, che “reca la sola indicazione del deposito dell’atto giudiziario spedito con raccomandata nonché un timbro che attesta che si tratta di atto non ritirato entro il termine di 10 giorni” (ric., p. 16), mentre il notificatore avrebbe dovuto attestare pure che il destinatario non avesse cambiato recapito, ma era temporaneamente assente, e che non vi erano presso il recapito persone abilitate a ricevere l’atto.

2.3. In terzo luogo, critica il contribuente, la notificazione risulterebbe invalida perché la relata “contiene solo l’avviso di ricevimento, ma manca della ricevuta di spedizione della raccomandata… non sono desumibili né l’indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita, né il destinatario, né gli altri elementi di cui all’art. 48 disposizioni attuative c.p.c.” (ric., p. 16 s.).

2.4. A sua volta l’Amministrazione finanziaria afferma che le notificazioni di entrambi gli avvisi di accertamento, in relazione agli anni 2006 e 2007, si sono perfezionate nei modi di legge. L’Agenzia delle Entrate non ha però proposto ricorso avverso la pronuncia della CTR nella parte in cui ha annullato per vizio della notificazione l’avviso di accertamento relativo all’anno 2007.

3. Tanto premesso, la seconda e la terza censura proposte dal ricorrente non sono scrutinabili. Il contribuente, infatti, non ha cura di indicare quando abbia proposto simili critiche e con quali formule, in modo da consentire a questa Corte regolatrice di esercitare il controllo che le compete in ordine alla tempestività e congruità delle questioni proposte dalle parti, prima ancora di procedere a valutarne la decisività. In relazione a dette censure, pertanto, il ricorso è inammissibile.

4. In ordine alla prima censura, deve osservarsi che la CTR ha specificamente esaminato la questione proposta dal contribuente. Il giudice dell’appello, infatti, dopo aver ricostruito le modalità della corretta notificazione postale degli atti tributari, non mancando di ricordare “l’obbligo di avviso al destinatario della consegna dell’atto nelle mani di terzi o in giacenza, con invio di una seconda raccomandata”, ha concluso che risulta “documentato il rispetto della predetta procedura soltanto per l’avviso di accertamento n. (…), per l’anno 2006, la notifica del predetto avviso di accertamento deve considerarsi valida e, pertanto, regolare la notifica della relativa cartella di pagamento” (sent. CTR, p. 4).

5. La pronuncia adottata dalla CTR risulta apodittica e lacunosa perché, a fronte di una censura specifica proposta dal contribuente, afferma la regolarità della notificazione dell’avviso di accertamento, ma non spiega analiticamente su quali elementi fondi la propria valutazione. Non solo, segnala che la corretta procedura notificatoria a mezzo posta prevede l’obbligo di invio al destinatario di una seconda raccomandata, quando la prima non sia stata ricevuta personalmente dal contribuente, ma non attesta che questa seconda raccomandata sia pervenuta presso l’indirizzo del destinatario. Merita anche di essere ricordato che la stessa Agenzia delle Entrate afferma che la comunicazione di avvenuto deposito è stata spedita, ma neppure allega di aver dimostrato che la stessa sia anche pervenuta presso il domicilio del destinatario.

5.1. In materia questa Corte, pronunciando a Sezioni Unite, ha avuto occasione di chiarire che “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2 Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” Cass., sez. un., 15/04/2021, n. 10012.

6. In mancanza della prova che la raccomandata informativa sia pervenuta presso il recapito del contribuente, il ricorso proposto da M.G. risulta quindi fondato, e deve perciò essere accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto questa Corte, pronunciando ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., può decidere nel merito, annullando la cartella esattoriale impugnata anche con riferimento all’avviso di accertamento notificato al contribuente in relazione all’anno 2006.

7. Tenuto conto del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità nella materia oggetto di causa, a seguito di contrasti giurisprudenziali registratisi nel passato, soltanto in epoca successiva alla proposizione del ricorso, appare equo dichiarare compensate tra le parti le spese di lite dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso proposto da M.G., cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dal contribuente ed annulla la cartella di pagamento impugnata anche con riferimento all’avviso di accertamento notificato in relazione all’anno 2006.

Dichiara compensate tra le parti le spese di lite dell’intero giudizio.