La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25901 depositata il 16 ottobre 2018 ha statuito che in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall’art. 32 del DPR n. 600 del 1973, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti.

Ordinanza n. 25901 del 16 ottobre 2018 (udienza 17 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Mocci Mauro
Accertamento delle imposte sui redditi – Presunzione legale ex art. 32 del DPR n. 600 del 1973 – Il professionista che effettua un versamento su un conto corrente deve provare in modo analitico l’estraneità del versamento a fatti imponibili

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