FAQS – domande e risposte

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FAQ 730 e dichiarazioni dei redditi

Se dopo la presentazione della dichiarazione di successione sopravviene un evento che determina il mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato (come, ad esempio, il ritrovamento di un testamento) ovvero l’applicazione dell’imposta in misura superiore (come, ad esempio, la scoperta di un bene in precedenza non considerato), i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa (articolo 28, comma 6, Dlgs 346/1990). In tal caso, i dodici mesi per la presentazione della dichiarazione decorrono dalla data della sopravvenienza o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostra di averne avuto notizia. In linea generale, la dichiarazione sostitutiva o integrativa deve essere presentata utilizzando il nuovo modello Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una denuncia presentata con il precedente modello, occorre continuare a utilizzare tale modulistica, seguendo le relative modalità di presentazione.

FAQ – successioni

Le regole per il pagamento a rate dell’imposta di successione sono stabilite dall’art. 38 del decreto legislativo n. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni).
La rateizzazione può essere richiesta per importi non inferiori a 1.000 euro. In tal caso, è possibile pagare:

  • il 20% dell’imposta liquidata dall’ufficio entro 60 giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione
  • la somma rimanente in 8 otto rate trimestrali, o in 12 rate trimestrali se l’importo dovuto è superiore a 20.000 euro.

Le rate trimestrali scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del 20% dell’imposta.

Premesso che l’imposta è calcolata dall’ufficio, in base alla dichiarazione di successione presentata, sono previste aliquote di tassazione diverse, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l’erede.
Per fratelli e sorelle si applica, sul valore complessivo netto dell’eredità, l’aliquota del 6%, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 100.000 euro (franchigia).
Pertanto, poiché il valore dell’abitazione ereditata è inferiore alla franchigia, non si dovrà versare l’imposta di successione ma solo le imposte ipotecaria e catastale.

Il nuovo modello di dichiarazione di successione online non può essere utilizzato per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una denuncia presentata con il precedente modello cartaceo (modello 4, approvato con il decreto ministeriale 10 gennaio 1992). Per tali dichiarazioni, quindi, occorre continuare a utilizzare la modulistica cartacea, seguendo le relative modalità di presentazione (provvedimento 28 dicembre 2017).

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione (articolo 31, comma 1, Dlgs 346/1990). Questa coincide con il momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (articolo 456, codice civile). Nell’ipotesi di rinuncia all’eredità da parte di uno (o più) dei chiamati, per gli altri coobbligati il termine di dodici mesi per la presentazione della dichiarazione di successione decorre dalla data della rinuncia o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostri di averne avuto notizia (articolo 28, Dlgs 364/1990).

L’importo dovuto a titolo di imposta di successione (liquidato dall’Agenzia delle entrate e comunicato ai soggetti obbligati) può essere rateizzato. In tale ipotesi, è possibile versare, nel termine di 60 giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione, un importo non inferiore al 20%, mentre la parte rimanente può essere versata in un numero di 8 rate trimestrali, ovvero, per importi superiori a 20mila euro, in un numero massimo di 12 rate trimestrali. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del 20%. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro (articolo 38, Dlgs 346/1990).

Ai fini dell’imposta sulle successioni, la rendita dei fabbricati rurali è ricompresa nel reddito dominicale dei terreni ai quali sono asserviti. Il reddito dominicale, infatti, esprime un valore comprensivo anche dei fabbricati sovrastanti, sempre che tali costruzioni siano strumentalmente funzionali alle necessità del fondo e siano trasferite unitamente al fondo stesso, conservando tutti i requisiti previsti dall’articolo 9, commi 3 e 3-bis, Dl 557/1993 (ad esempio, il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione dal soggetto titolare del diritto di proprietà per esigenze connesse all’attività agricola svolta oppure la costruzione deve essere destinata alla protezione delle piante o alla custodia delle macchine). Pertanto, in sede di dichiarazione di successione, deve essere indicata la rendita catastale del fabbricato rurale, ma il valore imponibile da denunciare è pari a zero (risoluzione n. 207/E del 6 agosto 2009).

Nell’ipotesi di eredità giacente (articoli 528-532 del codice civile), obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione è il curatore nominato dal tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (articolo 28, comma 2, Dlgs 346/1990). In tal caso, il termine di dodici mesi decorre dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui il curatore ha avuto notizia legale della nomina (articolo 31, comma 2, lettera a, Dlgs 346/1990).

 

In caso di omessa presentazione della dichiarazione di successione, l’avviso di liquidazione dell’imposta deve essere notificato, dall’ufficio competente, entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa (articolo 27, comma 4, Dlgs 346/1990).

Se dopo la presentazione della dichiarazione di successione sopravviene un evento che determina il mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato (come, ad esempio, il ritrovamento di un testamento) ovvero l’applicazione dell’imposta in misura superiore (come, ad esempio, la scoperta di un bene in precedenza non considerato), i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa (articolo 28, comma 6, Dlgs 346/1990). In tal caso, i dodici mesi per la presentazione della dichiarazione decorrono dalla data della sopravvenienza o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostra di averne avuto notizia. In linea generale, la dichiarazione sostitutiva o integrativa deve essere presentata utilizzando il nuovo modello Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una denuncia presentata con il precedente modello, occorre continuare a utilizzare tale modulistica, seguendo le relative modalità di presentazione.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2016 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, che sostituisce quello precedente (approvato con decreto ministeriale del 10 gennaio 1992). Il nuovo modello deve essere presentato in via telematica, direttamente dai contribuenti in possesso delle credenziali per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia ovvero tramite gli intermediari abilitati (ad esempio, professionisti e Caf). La presentazione del modello può essere effettuata anche presso l’ufficio territorialmente competente, per il successivo inoltro telematico. Come previsto dal citato provvedimento, il nuovo modello deve essere utilizzato a partire dal 23 gennaio 2017 con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006. Invece, per quelle antecedenti nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il vecchio modello, va utilizzato il precedente modello. Per consentire un graduale avvio delle nuove modalità di presentazione, è tuttavia previsto un periodo transitorio: dal 23 gennaio al 31 dicembre 2017 sarà possibile presentare la dichiarazione di successione anche con il vecchio modello. Resta fermo che i soggetti obbligati devono presentare la dichiarazione entro il termine di dodici mesi dalla data di apertura della successione (articolo 31, Dlgs 346/1990).

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2016 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, che sostituisce quello precedente (approvato con decreto ministeriale del 10 gennaio 1992). Il nuovo modello deve essere presentato in via telematica, direttamente dai contribuenti in possesso delle credenziali per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia ovvero tramite gli intermediari abilitati (ad esempio, professionisti e Caf). La presentazione del modello può essere effettuata anche presso l’ufficio territorialmente competente, per il successivo inoltro telematico. Come previsto dal citato provvedimento, il nuovo modello deve essere utilizzato a partire dal 23 gennaio 2017 con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006. Invece, per quelle antecedenti nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il vecchio modello, va utilizzato il precedente modello. Per consentire un graduale avvio delle nuove modalità di presentazione, è tuttavia previsto un periodo transitorio: dal 23 gennaio al 31 dicembre 2017 sarà possibile presentare la dichiarazione di successione anche con il vecchio modello. Resta fermo che i soggetti obbligati devono presentare la dichiarazione entro il termine di dodici mesi dalla data di apertura della successione (articolo 31, Dlgs 346/1990).