Sono un cittadino italiano, residente in Italia e possiedo un immobile in Norvegia. Come devo calcolare e versare l’Ivie?
Inserito
on
22 Marzo, 2017
Le persone fisiche residenti in Italia devono pagare un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero che possiedono a titolo di proprietà o di altro diritto reale (articolo 19, commi 13-17, Dl 201/2011). L’Ivie è dovuta in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto e si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota dello 0,76%. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Ue o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Norvegia e Islanda), la base imponibile è rappresentata dal valore catastale come determinato e rivalutato, nel Paese in cui l’immobile è situato, ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili (per la Norvegia, l’imposta di riferimento è rappresentata dalla Eiendomsskatt). In mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile (circolare 28/2012, paragrafo 1.2.1.). Dall’imposta dovuta in Italia, si detraggono le imposte patrimoniali effettivamente pagate nel Paese in cui è situato l’immobile. Inoltre, qualora sussista un’eccedenza di imposta reddituale gravante sullo stesso immobile (non utilizzata ai sensi dell’articolo 165 Tuir), è consentito detrarla fino a concorrenza del suo ammontare. Per la Norvegia, le imposte di natura patrimoniale che danno diritto allo scomputo dall’Ivie sono la Eiendomsskatt e la Formuesskatt. L’Ivie non è dovuta se l’importo della stessa non supera i 200 euro (tale soglia riguarda il valore complessivo dell’immobile a prescindere da quote e periodo di possesso, senza tener conto dei crediti d’imposta). L’Ivie deve essere versata, mediante modello F24, entro gli stessi termini previsti per l’Irpef, utilizzando i seguenti codici tributo: 4041 (saldo), 4044 (acconto prima rata) e 4045 (acconto seconda rata o unica soluzione).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 ottobre 2021, n. 29556 – La giurisdizione del giudice italiano va affermata per non essere implicato lo svolgimento di funzioni sovrane e per essere elemento determinante della regolazione della giurisdizione nell’azione…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13983 depositata il 3 maggio 2022 – In caso di contribuente residente in Paesi a fiscalità privilegiata, ove l’Ufficio non contesti la residenza del contribuente, la competenza dell’Ufficio che procede all’accertamento del…
- Cittadino italiano residente all’estero: imponibilità del trattamento pensionistico – Risposta n. 52 del 17 gennaio 2023 dell’Agenzia delle Entrate
- Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo, sezione 6, sentenza n. 668 depositata l’ 11 luglio 2019 – Ai sensi dell’art. 10, § 5, della Convenzione Italia-Regno Unito, una “persona” residente nel Regno Unito che riceve i dividendi da una società residente…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 4898 depositata il 16 febbraio 2023 – Nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile all’amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti…
- Assoggettamento a imposizione in Italia di redditi da lavoro dipendente prodotti in smart working in Italia da soggetto italiano residente all’estero – Risposta n. 99 del 19 gennaio 2023 dell’Agenzia delle Entrate
Category:
FAQ 730 e dichiarazioni dei redditi
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 ottobre 2021, n. 29556 - La giurisdizione del giudice italiano va affermata per non essere implicato lo svolgimento di funzioni sovrane e per essere elemento determinante della regolazione della giurisdizione nell'azione…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13983 depositata il 3 maggio 2022 - In caso di contribuente residente in Paesi a fiscalità privilegiata, ove l’Ufficio non contesti la residenza del contribuente, la competenza dell’Ufficio che procede all’accertamento del…
- Cittadino italiano residente all'estero: imponibilità del trattamento pensionistico - Risposta n. 52 del 17 gennaio 2023 dell'Agenzia delle Entrate
- Commissione Tributaria Regionale per l'Abruzzo, sezione 6, sentenza n. 668 depositata l' 11 luglio 2019 - Ai sensi dell'art. 10, § 5, della Convenzione Italia-Regno Unito, una "persona" residente nel Regno Unito che riceve i dividendi da una società residente…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 4898 depositata il 16 febbraio 2023 - Nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile all'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti…
- Assoggettamento a imposizione in Italia di redditi da lavoro dipendente prodotti in smart working in Italia da soggetto italiano residente all'estero - Risposta n. 99 del 19 gennaio 2023 dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…