La detrazione per canoni di locazione prevista per gli inquilini di unità immobiliari adibite ad abitazione principale è cumulabile con quella riconosciuta ai lavoratori dipendenti trasferiti?
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12 Gennaio, 2018
In linea generale, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998, spetta una detrazione Irpef, il cui importo varia a seconda del tipo di contratto e del reddito complessivo. Una specifica detrazione è riconosciuta anche a favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite a propria abitazione principale e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione; anche in tal caso l’importo varia in funzione del reddito complessivo. I requisiti, gli importi e i limiti previsti per fruire delle due tipologie di detrazione sono diversi. Tuttavia, le detrazioni, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole (cfr articolo 16, Tuir). Se nel corso dell‘anno si verificano più situazioni, il contribuente può applicare per i diversi periodi di tempo diverse detrazioni, ma il numero complessivo di giorni indicato non può essere superiore a 365 (cfr circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagina 280).
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FAQ 730 e dichiarazioni dei redditi
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