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FAQs – varie
Posso registrare un contratto di locazione in cui il locatario è una persona fisica non residente in Italia e non possiede ancora il codice fiscale?
Sì, è possibile. L’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni sulla procedura da eseguire con una recente risoluzione (n. 5/2023).
In particolare, in tali situazioni la registrazione del contratto va richiesta a un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate utilizzando, invece che il modello RLI, il modello 69. Tale modello, tra l’altro, consente al locatore di esercitare l’opzione per il regime fiscale della cosiddetta “cedolare secca”. E anche gli eventuali adempimenti successivi (risoluzione, cessione, proroga), dovranno essere effettuati tramite il modello 69.
L’obbligo (previsto dall’articolo 6, primo comma, lettera b, del Dpr n. 605/1973) di riportare nel contratto il codice fiscale del locatario, non residente e che non lo possiede, si intende adempiuto, in questi casi, con l’indicazione del cognome e nome, del luogo e della data di nascita, del domicilio estero.
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Per l’esenzione del pagamento del canone tv ho presentata l’anno scorso la domanda, continuo a non possedere un televisore, devo presentare nuovamente la domanda?
La dichiarazione ha validità annuale e va presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non detenzione di alcun apparecchio tv. Per l’anno 2020 il termine di presentazione scade il 31 gennaio prossimo.
Il modello può essere inviato, oltre che per raccomandata, attraverso l’apposito servizio web, disponibile all’interno dell’area riservata dei servizi telematici, o tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.)
Per maggiori informazioni è possibile consultare l’area tematica del sito dell’Agenzia delle entrate dedicata al canone tv.
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Per accedere alla sospensione delle rate mutuo tra i vari requisiti è previsto quello di aver subito carenze di liquidità. Va inteso come come stock o come flusso il concetto di liquidità ? Un’ azienda che ha subito una contrazione della disponibilità di conto corrente da tre milioni a due milioni per la riduzione di liquidità generata nel mese di marzo 2020, ha diritto alla sospensione delle rate?
Il DL n. 18/2020 al comma 3 dell’articolo 56 del Dl 18/20 prevede che la comunicazione di cui al comma 2 va corredata di una autocertificazione, rilasciata secondo l’articolo 47 del Dpr 445/2000, con cui l’azienda dichiari di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Il tema del concetto di liquidità dovrebbe essere definito in relazione agli impegni che l’impresa si trova a dover fronteggiare.
Esempio
Qualora l’azienda abbia impegni per quattro milioni è la liquidità sia scesa a due milioni è ovvio che tale riduzione potrà mettere in difficoltà l’impresa. Situazione diversa,invece, se tali impegni ammontano a due milione. Infatti in tale ipotesi l’azienda potrà farvi fronte nonostante il calo dei suoi incassi. Pertanto si dovrà guardare a indicatori di liquidità quali il capitale circolante netto, l’indice di disponibilità, l’indice di liquidità.
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Quali sono gli effetti della richiesta della moratoria Un’eventuale operazione di ristrutturazione dell’esposizione bancaria (mutui ipotecari, per i quali si chiederebbe un allungamento del piano di ammortamento con una rivisitazione dello spread a favore della banca) “in bonis” usufruendo della garanzia del Fondo Pmi (punto f dell’articolo 49 del decreto «cura Italia») con conseguente erogazione di liquidità aggiuntiva per estinzione parziale di linee di credito a breve,come si configura? Ai fini della classificazione dei crediti bancari,l’operazione produce un impatto neutrale per la sua tipicità o eventualmente produce un impatto neutro d’ufficio(visto che si tratta di procedura prevista da decreto legge e supportata da garanzia pubblica)?
Come chiarito dalle FAQ del ministero e dalla relazione illustrativa in base all’articolo 56 del dl n. 18/2020 la moratoria non comporti segnalazioni del debitore.
Inoltre, nel rispondere al secondo quesito, si evidenzia che l’articolo 49 del dl n. 18/2020 prevede una serie di semplificazioni ed agevolazioni finalizzate al rafforzamento delle misure per l’accesso al Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (fondo centrale di garanzia per le PMI). In particolare, in merito al quesito, l’articolo in commento stabilische che:
d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purche’ il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo e’ estesa in conseguenza;
Si rammenta che con la circolare n. 8/20 del 19 marzo 2020 Mediocredito Centrale ha precisato che le rinegoziazioni di debito esistente di cui alla lettera d) è stata aperta alla garanzia del Fondo proprio con le misure del recente decreto
Sempre il Mediocredito Centrale con la sopra indicata circolare ha puntualizzato che l’estensione di cui alla lettera f) si applica anche nel caso di esposizioni non performing, ovvero a fronte di rate scadute da più di 90 giorni.
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Stabilito che è possibile inviare la richiesta di moratoria in base all’articolo 56 del dl n. 18/2020 anche per i finanziamenti che abbiano già beneficiato di sospensione/allungamento in base alle previsioni dell’Abi nell’arco dei 24 mesi precedenti, l’accesso alla sospensione prevista dall’articolo 56 può invece impedire in un momento successivo di accedere all’accordo di sospensione Abi per il medesimo finanziamento? Il provvedimento di cui all’articolo 56 del Dl 18/20 è riconducibile alla «eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale»?
La sospensione dei finanziamenti di cui all’articolo 56 del Dl 18/20 è in alternativa rispetto a quella del protocollo Abi – Associazioni di imprese di cui all’accordo per il credito per il 2019, al quale è stato aggiunto uno specifico addendum in data 6 marzo 2020 per tenere conto dell’emergenza del Covid-19. Nelle Faq del ministero dell’Economia è stato chiarito che può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti. Per quanto concerne, invece, la possibilità che, dopo la moratoria di cui all’articolo 56 del Dl 18/20, si possa beneficiare, nelle tempistiche residue, di quella Abi-Associazioni di imprese, non sembrerebbe che vi siano cause ostative. Infatti in questo protocollo come causa ostativa è previsto che le imprese non abbiano già ottenuto la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale. Queste ultime sembrano indentificarsi con casistiche del tutto eccezionali quali le sospensioni per alluvioni, terremoti e altre calamità. Da questo punto di vista, quindi, anche il Covid-19 parrebbe rientrarvi e quindi la moratoria prevista dall’ articolo 56 non sembrerebbe preclusiva a un successivo utilizzo della moratoria Abi.
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Che cosa è quali sono i vantaggi dell’applicazione della regola del prezzo-valore al momento dell’acquisto di un’abitazione?
La regola del prezzo-valore prevede la tassazione del trasferimento di un immobile sulla base del suo valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell’atto di compravendita.
La sua applicazione limita il potere di accertamento dell’Agenzia delle entrate, che non può accertare un maggior valore ai fini del pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale. Inoltre, è prevista una riduzione del 30% degli onorari notarili.
Questa regola è ammessa, tuttavia, solo per gli acquisti di immobili a uso abitativo, e le relative pertinenze, effettuati da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. Non si applica alle vendite assoggettate ad Iva.
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Come posso segnalare e far correggere i dati inesatti che ho riscontrato dalla visura catastale della mia abitazione?
Quando si riscontrano errori nei dati catastali dei propri immobili, l’interessato può chiedere la correzione nella banca dati del Catasto, presentando una domanda presso gli uffici provinciali – Territorio o, in alcune situazioni, mediante il servizio online “Contact center” presente in questa pagina https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/VariazioniCatasto/motore.php del sito dell’Agenzia delle entrate. Nella domanda occorre indicare le proprie generalità, i dati catastali dell’immobile, la situazione riscontrata e le notizie utili alla correzione dell’errore. Per correggere l’errore sui vani e sui metri quadri dell’immobile si può presentare richiesta online. Occorre essere in possesso dell’identificativo catastale dell’immobile (foglio, particella, subalterno) e degli estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto, dichiarazione di successione, denuncia al catasto di nuova costruzione o di variazione o altro documento comprovante l’avvenuta variazione.
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