L’Agenzia delle Entrate, anche in presenza di contabilità formalmente corretta, può sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi rispetto ai dichiarati
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24 Agosto, 2019
Gli Ermellini con l’ordinanza n. 21130 del 24 agosto 2018 ha affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi che di accertamento ai fini Iva, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, sempre che la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente e sostanzialmente inattendibile, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento dei contribuente. In siffatta ipotesi, pertanto, è consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.
Ordinanza n. 21130 del 24 agosto 2018 (udienza 10 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Est. Zoso Liana Maria Teresa
Accertamento delle imposte sui redditi e Iva – La presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude l’accertamento analitico-induttivo – L’ufficio può desumere sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.
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FAQs – reddito di impresa
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