CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 giugno 2019, n. 16276
Tributi – Accertamento – Riscossione – Scritture contabili – Regolarità fatturazione
Rilevato che
La G. G. s.r.l. Unipersonale impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Chieti l’avviso di accertamento – con il quale l’Agenzia delle Entrate, a seguito di accertamento analitico induttivo, aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi in relazione all’anno d’imposta 2003 – deducendo che la società non rientrava tra i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture analitiche ex art. 14 del d.P.R. n. 600/1973 e che l’indagine era fondata su una presunzione semplice, ossia che quanto versato dall’amministratore a titolo di finanziamento della società fosse frutto di maggiori ricavi.
I giudici di primo grado rigettavano il ricorso con sentenza che veniva impugnata dinanzi alla Commissione tributaria regionale, la quale rigettava l’appello, osservando, quanto alla regolarità della fatturazione, che l’art. 21 del d.P.R. n. 633/1972 richiedeva una indicazione analitica della natura, qualità e quantità dei beni che avevano formato oggetto dell’operazione; quanto al valore delle rimanenze, che le aziende tenute alla contabilità semplificata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 600/1973, dovevano comunque indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini I.V.A. il valore delle rimanenze che doveva risultare da un prospetto da redigersi nel rispetto del comma 2 dell’art. 15 del d.P.R. n. 600/1973; richiamando le controdeduzioni all’appello depositate dall’Ufficio, riteneva del tutto legittimo l’accertamento.
Ricorre per la cassazione della suddetta decisione la società contribuente, G. G. s.r.l. unipersonale, con due motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Considerato che
1. Con il primo motivo, la parte ricorrente deduce, cumulativamente, violazioni di legge – artt. 14, 15, 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973 e 23 Cost. – e motivazione illogica e contraddittoria, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
Nell’evidenziare che nell’avviso di accertamento era stata originariamente contestata la mancanza di analiticità nella indicazione delle rimanenze, in violazione dell’art. 14 del d.P.R. n. 600/1973, e che solo in sede di costituzione in appello l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che intendeva riferirsi all’art. 15 del medesimo d.P.R. n. 600/1973, lamenta che la Commissione tributaria regionale, pur avendo riconosciuto che la norma da applicare fosse l’art. 15 del d.P.R. n. 600/1973, ha poi reso una motivazione scarna e contraddittoria anche in ordine alla presunta violazione dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/1972, omettendo di considerare che la irregolarità riguardava una sola fattura.
Richiamando pronunce di questa Corte, in materia di accertamento con metodo analitico-induttivo, sostiene inoltre che tale accertamento presuppone l’esistenza di scritture contabili regolarmente tenute dal punto di vista formale, ma contestabili in virtù di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, e non sulla base di presunzioni semplici, e che laddove la Commissione regionale afferma che <<i prezzi delle merci acquistate dalla IT&S Galiucci G.eri- collino (collana) con pietre vere – al prezzo di euro 9,31 qualche dubbio lo pone l’incremento delle rimanenze…>>, non spiega perché quest’unico oggetto fosse idoneo a legittimare l’accertamento ex art. 39 del d.P.R. n. 600/1973.
2. Le censure mosse con il primo mezzo di ricorso sono inammissibili.
2.1. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (tra le altre Cass. n. 24298 del 29/11/2016), il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4 cod. proc. civ., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni volte a dimostrare in quale modo determinate affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, non potendo altrimenti questa Corte adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.
2.2. Nella fattispecie in esame, la ricorrente, pur avendo indicato in rubrica le norme asseritamente violate, nell’illustrazione del motivo non ha adeguatamente specificato le ragioni per le quali il decisum reso dal giudice di merito contrasti con dette norme, considerato, peraltro, che essa stessa riconosce che la norma da applicare sia l’art. 15 del d.P.R. n. 600/1973 (a norma del quale <<l’inventario deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore ed il valore attribuito a ciascun gruppo>>), e non l’art. 14, e tenuto conto che è del tutto legittimo l’accertamento induttivo del reddito d’impresa qualora l’inventario ometta di indicare e valorizzare le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, ostacolando in tal modo l’analisi contabile del fisco, e che la incompletezza ed inattendibilità delle scritture giustificano anche l’accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, nel quale hanno cittadinanza le presunzioni cd. supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass. 18 luglio 2014, n. 16477 non massimata).
2.3. Le argomentazioni rese dal giudice di merito sul punto non risultano, peraltro, idoneamente censurate neppure in punto di fatto, poiché non risulta individuato il <<fatto>> storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
3. Con il secondo motivo, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, omessa valutazione del contratto estimatorio del 10 febbraio 2003- omessa valutazione del giustificativo dei redditi del signor Majo Gianfranco – omessa valutazione dell’incremento del valore di mercato dell’oro- gestione economica corretta e giustificata (onere della prova) e illegittimo accertamento induttivo- violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973.
La ricorrente lamenta che i giudici d’appello si sono limitati ad accogliere le controdeduzioni dell’Ufficio, senza tenere conto delle argomentazioni difensive della contribuente e dei documenti da essa offerti, non facendo alcun riferimento al contratto estimatorio del 10 febbraio 2003 ed alla presunta carenza di capacità contributiva di Gianfranco Majo ad effettuare finanziamenti alla società, pur incombendo sull’Amministrazione la prova della legittimità dell’accertamento.
4. Anche tale motivo di ricorso incorre nella sanzione di inammissibilità, poiché con il mezzo non vengono individuati specifici fatti storici il cui esame sarebbe stato decisivo per indurre la Commissione regionale a valutare diversamente gli elementi fattuali già considerati dal giudice d’appello.
Peraltro, la ricorrente, pur dolendosi della omessa valutazione di un documento (contratto estimatorio), non ha trascritto in ricorso il contenuto dell’atto, né lo ha prodotto o indicato in quale fascicolo esso si trovi, nel rispetto del principio di autosufficienza, impedendo in tal modo a questa Corte di avere conoscenza del documento e di verificare la sua eventuale decisività ai fini della decisione e non assolvendo ai requisiti di contenuto- forma previsti, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366, comma 1, cod. proc.
Né è possibile valutare la dedotta violazione di legge, poiché mancano specifiche argomentazioni idonee ad evidenziare il contrasto tra le affermazioni contenute in sentenza e la disposizione normativa denunciata in rubrica.
5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono i criteri della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
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