Non usufruiscono dell’agevolazione in quanto si tratta di costi e non di beni gli investimenti su beni di proprietà di terzi che non sono separabili dai beni di terzi ai quali accedono e non hanno autonomia funzionale
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26 Agosto, 2019
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18994 del 17 luglio 2018 ha stabilito che gli investimenti consistenti in spese incrementative di beni non di proprietà dell’impresa, che li utilizza in virtù di un contratto di locazione o di comodato, possono ugualmente beneficiare dell’agevolazione, a condizione che si tratti di opere che hanno una loro individualità e autonoma funzionalità, che al termine del periodo di locazione o di comodato possano essere rimosse dall’utilizzatore e possano trovare impiego a prescindere dal bene a cui accedono, e siano iscritte in bilancio tra le “immobilizzazioni materiali” (articolo 67 del Dpr n. 917/1986, oggi articolo 102). Qualora, invece, si tratti di spese incrementative di beni di proprietà di terzi, utilizzabili dall’impresa a titolo di locazione o comodato, che non sono separabili dai beni di terzi ai quali accedono e non hanno una autonomia funzionale, essi devono essere iscritti nel bilancio tra le “altre immobilizzazioni immateriali”, ai sensi dell’articolo 74, comma 3 (vigente ratione temporis), del Dpr n. 917/1986, e non sono agevolabili trattandosi di costi, e non di beni (cfr, ex multis, Cassazione 12303/2018).
Ordinanza n. 18994 del 17 luglio 2018 (udienza 22 giugno 2018)
Cassazione civile, Sez. V – Pres. Stalla Giacomo Maria – Est. Balsamo Milena
Investimenti su beni utilizzati dall’impresa in virtù di un contratto di locazione o comodato – L’agevolazione spetta se le opere hanno una propria individualità e autonoma funzionalità e siano iscritte in bilancio tra le “immobilizzazioni materiali” – Investimenti su beni di proprietà di terzi che non sono separabili dai beni di terzi ai quali accedono e non hanno autonomia funzionale – Sono iscritti in bilancio tra le “altre immobilizzazioni materiali” – Non usufruiscono dell’agevolazione in quanto si tratta di costi e non di beni
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FAQs – reddito di impresa
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