FAQS – domande e risposte

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FAQ 730 e dichiarazioni dei redditi

La trasmissione telematica all’Enea dei dati relativi agli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (legge n. 296/2006) e di quelli che comportano risparmio energetico (art. 16-bis del Dpr n. 917/86) deve avvenire, di regola, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Per l’anno 2023 l’Enea ha reso disponibile il portale “Ecobonus/Bonus casa”, attraverso il quale trasmettere le informazioni, in data 1° febbraio 2023, avvisando gli utenti che per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023 il termine dei 90 giorni decorre dal giorno in cui è stato reso disponibile il portale.

Si premette che l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego di fonti rinnovabili di energia, rientra tra i lavori agevolabili con la detrazione del 50% (articolo 16-bis, lettera h del Tuir). Per avere il beneficio, tuttavia, è necessario che l’impianto venga installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera).
Il bonus mobili ed elettrodomestici spetta al contribuente che realizza determinate tipologie di interventi (tra cui quelli di manutenzione straordinaria) e usufruisce della detrazione prevista dal citato articolo 16-bis del Tuir. In particolare, il bonus consiste in una detrazione Irpef (del 50% su un importo massimo, per il 2023, di 8.000 euro) delle spese sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.
L’Agenzia delle entrate ha più volte specificato che gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia rientrano nella “manutenzione straordinaria”. Pertanto, al verificarsi di tutte le altre condizioni previste dalle disposizioni che regolano la concessione del bonus, la risposta al quesito è affermativa.

FAQs – Agevolazioni

Il credito d’imposta per le persone fisiche che nel 2022 hanno sostenuto spese per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili è stato previsto dall’articolo 1, comma 812, della legge n. 234/2021.
La percentuale effettivamente spettante a ciascun beneficiario e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti sono stati resi noti con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 5 aprile 2023. In particolare, in base alle istanze validamente presentate dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 e considerato il limite complessivo di risorse disponibili (3 milioni di euro), la percentuale è stata determinata nella misura del 9,1514% dell’importo del credito richiesto (3.000.000/32.781.559).
Si ricorda che il credito è utilizzabile, in diminuzione delle imposte dovute, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili. L’eventuale ammontare del credito non utilizzato potrà essere usufruito nei periodi d’imposta successivi (articolo 4 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 maggio 2022).

La risposta è affermativa. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2023 ha reso noto l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti e la percentuale effettivamente spettante a ciascun beneficiario.
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 1.537.139 euro.
Pertanto, in base alle istanze validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 e considerato il limite complessivo di risorse disponibili (1,5 milioni di euro), la percentuale è stata determinata nella misura del 97,5838% dell’importo del credito richiesto (1.500.000/1.537.139).
Si ricorda che il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi.

Si premette che per presentare istanza di accreditamento ed accedere alla ripartizione del 5 per mille dell’Irpef le associazioni sportive dilettantistiche devono avere determinati requisiti. Si veda, in proposito, l’articolo 1, comma 1, lettera e) del Dpcm 23 luglio 2020 e il successivo articolo 6.
In sintesi, è necessario:

  • essere iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
  • la presenza nell’organizzazione dell’associazione del settore giovanile
  • svolgere, prevalentemente, attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, o di avviamento alla pratica sportiva di persone di età non inferiore a 60 anni, o di persone svantaggiate a causa delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Il modello dell’istanza di accreditamento, con le relative istruzioni, sono disponibili sia sul sito del Coni sia su quello dell’Agenzia delle entrate (per il sito dell’Agenzia, nella pagina “Modello e istruzioni – Associazioni sportive dilettantistiche 2023”). La domanda va trasmessa telematicamente dal legale rappresentante dell’associazione sportiva dilettantistica (direttamente o tramite intermediario abilitato) entro l’11 aprile 2023.
Per compilare il modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate (oltre che sul sito del Coni, mediante collegamento a quello dell’Agenzia) il “Software di compilazione – Istanza di accreditamento al 5 per mille – ASD – 2023”.
Si ricorda, infine, che non devono ripetere la procedura di iscrizione (e, quindi, presentare nuovamente l’istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2023), le associazioni sportive dilettantistiche già presenti nell’elenco permanente 2023, ammesse al beneficio per il 2022 (l’elenco è pubblicato sul sito del Coni, nella pagina “5-per-mille”).

Si conferma, anzitutto, che il decreto legge n. 198/2022 (articolo 3, comma 10-quinquies, inserito dalla legge di conversione del decreto – si veda l’Allegato della legge n. 14/2023) ha ulteriormente sospeso per il periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023 il termine per porre in essere gli adempimenti legati alle agevolazioni “prima casa”.
Più precisamente, sono stati sospesi i termini previsti dalla nota II-bis all’Articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge n. 448/1998, per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
Si ricorda che, a partire dal 2020, questi termini sono stati sospesi più volte:

  • l’art. 24 del decreto legge n. 23/2020 li ha sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020
  • il decreto legge n. 183/2020 (articolo 3, comma 11-quinquies) ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2021
  • la legge n. 15/2022 (si veda Allegato) l’ha ulteriormente prorogata al 31 marzo 2022.

L’ultima proroga al 30 ottobre 2023, come detto, è arrivata con la legge n. 14/2023 (in vigore dal 28 febbraio 2023), a distanza di quasi un anno dalla precedente scadenza. Avendo previsto una nuova sospensione in maniera retroattiva, la stessa legge ha quindi precisato che restano validi gli atti di revoca delle agevolazioni prima casa notificati dall’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2023, emessi per il mancato rispetto dei citati termini, e che non si farà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Il cosiddetto “Bonus psicologo” è stato introdotto, inizialmente solo per l’anno 2022, dall’articolo 1 quater del decreto legge n. 228/2021. Si tratta di un contributo erogato ai cittadini dalle Regioni (e dalle province autonome di Trento e di Bolzano) per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.
Per il 2022 il sussidio è stato fissato nell’importo massimo di 600 euro per persona e parametrato alle diverse fasce dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Non può essere richiesto, comunque, dalle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.
La recente legge di bilancio (legge n. 197/2022 – articolo 1, comma 538) ha reso strutturale questo contributo a partire dal 2023, innalzando l’importo massimo erogabile (da 600 a 1.500 euro), ma con una riduzione di fondi disponibili (5 milioni di euro per l’anno 2023 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2024) rispetto ai 25 milioni stanziati per il 2022.
Per le modalità di presentazione delle richieste per l’anno 2023 e l’assegnazione dei contributi bisognerà comunque attendere un decreto attuativo di prossima emanazione.

In presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruire del regime agevolativo per i lavoratori impatriati, il comma 3-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015 (inserito dall’articolo 5, comma 1, lettera c, del decreto legge n. 34/2019) ha individuato, quale presupposto per poter richiedere l’ampliamento dei periodi d’imposta agevolabili (ulteriori 5 anni):

  • avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo
  • diventare proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia (successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento).

In merito a tale ultimo requisito, la norma non ha disposto che l’unità immobiliare rappresenti l’abitazione principale del richiedente il regime speciale. Né il fatto di essere già proprietario di un altro immobile di tipo residenziale sul territorio dello Stato, al momento del nuovo acquisto, impedisce l’accesso all’estensione dell’agevolazione.
Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle entrate ha fornito sul tema importanti chiarimenti con la circolare n. 33/2020, alla quale si rinvia per gli opportuni approfondimenti. Tra le altre cose, in tale documento ha precisato che:

  • l’acquisto va effettuato entro e non oltre i primi cinque periodi d’imposta di fruizione del regime e permanere per tutto il periodo agevolato (per esempio, un cittadino che è fiscalmente rientrato in Italia nel 2020 può richiedere l’estensione dell’agevolazione se acquista l’immobile entro il 31 dicembre 2024)
  • l’estensione del beneficio non spetta se si acquista solo la nuda proprietà o il diritto di usufrutto, oppure quando, nel periodo compreso dall’anno in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro anni successivi, si sottoscrive solo un preliminare di compravendita (per esempio, il cittadino che trasferisce la residenza nel 2020 e sottoscrive un preliminare di acquisto nel 2024 non ha diritto all’estensione del beneficio se stipula l’atto di compravendita nel 2025).

A meno che non intervengano nuovi provvedimenti di rinvio, il decreto “Milleproroghe” ha fissato al 31 marzo 2023 il termine entro il quale comunicare le opzioni di cessione del credito e di sconto sul corrispettivo relative agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni degli edifici (opzioni previste dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020).
Come ha disposto l’articolo 3 (comma 10-octies) del decreto legge n. 198/2022, entro questa data dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni riguardanti le spese per interventi edilizi sostenute nel 2022 e le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese effettuate nel 2020 e nel 2021.

Quando è il detentore dell’immobile ristrutturato ad usufruire della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (come nel caso del comodatario o dell’inquilino che detengono l’immobile in base a un contratto regolarmente registrato al momento dell’avvio dei lavori) la cessazione della detenzione non determina il trasferimento delle quote residue di detrazione non ancora usufruite (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 57/1998).
Pertanto, il comodatario potrà continuare a portare in detrazione le rate residue, riportando nel modello 730, come nelle precedenti annualità, la spesa sostenuta e il numero della rata corrispondente. Non è previsto il passaggio al comodante delle agevolazioni.

La risposta è affermativa, in presenza dei requisiti richiesti dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015, nella versione attualmente in vigore.
Come precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 33/2020, il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo può beneficiare del regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati, qualora valuti una maggiore convenienza nell’applicazione di tale regime speciale rispetto a quello naturale “forfetario” (optando per la fuoriuscita da quest’ultimo regime).

Come è noto, l’Iva ridotta al 4% per l’acquisto di veicoli delle persone con disabilità si applica una sola volta nel corso di quattro anni. È possibile richiedere l’agevolazione, per acquisti entro il quadriennio, solo nei seguenti casi:

  • se il primo veicolo acquistato con l’aliquota agevolata è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione
  • quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato (in questo caso, la persona con disabilità deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA).

L’aliquota Iva ridotta non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.
Ulteriori informazioni sui requisiti sono contenute nella guida predisposta dall’Agenzia delle entrate 

La trasmissione telematica all’Enea dei dati relativi agli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (legge n. 296/2006) e di quelli che comportano risparmio energetico (art. 16-bis del Dpr n. 917/86) deve avvenire, di regola, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Per l’anno 2023 l’Enea ha reso disponibile il portale “Ecobonus/Bonus casa”, attraverso il quale trasmettere le informazioni, in data 1° febbraio 2023, avvisando gli utenti che per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023 il termine dei 90 giorni decorre dal giorno in cui è stato reso disponibile il portale.

Per poter avvalersi del regime del cosiddetto “prezzo valore”, la normativa (nello specifico l’articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005) non prevede alcuna limitazione sia riguardo alla tipologia che al numero delle pertinenze.
Il regime opzionale di determinazione della base imponibile per le imposte di registro, ipotecarie e catastali, pertanto, è applicabile a tutti gli atti di cessione di immobili pertinenziali, a condizione che risulti individuabile, in modo certo, il rapporto di accessorietà della pertinenza rispetto al bene principale, che deve necessariamente essere un immobile a uso abitativo (risoluzione n. 149/2008).
Si ricorda, inoltre, che il meccanismo del “prezzo valore” è utilizzabile solo se le pertinenze sono dotate di una propria rendita catastale.

La risposta è affermativa, nel rispetto di tutte le condizioni richieste dalla normativa per usufruire dell’agevolazione. L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici, infatti, è agevolabile anche se tali beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso da quello oggetto degli interventi ammessi alla detrazione per recupero del patrimonio edilizio. Il collegamento tra l’acquisto dei beni e l’arredo dell’immobile deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso.
Si ricorda, però, che la data di acquisto dei mobili non deve mai essere anteriore a quella di avvio dei lavori edilizi.

Per il periodo d’imposta 2022 la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare l’immobile ristrutturato va calcolata su un importo massimo di spesa di 10.000 euro. Tuttavia, tale importo deve essere considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente (pari a 9.620 euro) per le quali è stata già richiesta la detrazione.
Pertanto, sugli ulteriori acquisti effettuati nel 2022 si potrà usufruire di una detrazione calcolata sull’importo massimo di 380 euro (10.000 – 9.620).

La risposta è negativa. Si conferma, anzitutto, che la detrazione per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta, oltre che al proprietario dell’immobile, anche al contribuente che detiene lo stesso sulla base di un titolo idoneo (come il comodato) e a condizione che egli sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Tuttavia, costituisce presupposto fondamentale per il comodatario che intende accedere all’agevolazione l’esistenza di un contratto di comodato regolarmente registrato al momento di avvio degli interventi di ristrutturazione (o al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se questo è precedente l’inizio dei lavori).
Se quando iniziano gli interventi manca un titolo di detenzione dell’immobile, risultante da un atto registrato, al detentore dello stesso immobile è precluso il diritto alla detrazione, anche se provvede alla successiva regolarizzazione (circolare n. 28/2022).

La legge di bilancio 2019 ha previsto che il credito d’imposta formazione 4.0 si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Tuttavia, a partire da quest’anno, cambiano le percentuali di riconoscimento dell’agevolazione. Per effetto della nuova disciplina, il tax credit, fermo restando il limite massimo annuale di 300mila euro, è attribuito, in relazione alle spese ammissibili sostenute, nella misura del 50% alle piccole imprese e del 40% alle medie imprese. Alle grandi imprese, invece, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200mila euro e nella misura del 30% (articolo 1, commi 78 e 79, legge 145/2018).

FAQs – disabili ed agevolazioni per assunzioni

Come è noto, l’Iva ridotta al 4% per l’acquisto di veicoli delle persone con disabilità si applica una sola volta nel corso di quattro anni. È possibile richiedere l’agevolazione, per acquisti entro il quadriennio, solo nei seguenti casi:

  • se il primo veicolo acquistato con l’aliquota agevolata è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione
  • quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato (in questo caso, la persona con disabilità deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA).

L’aliquota Iva ridotta non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.
Ulteriori informazioni sui requisiti sono contenute nella guida predisposta dall’Agenzia delle entrate