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FAQ 730 e dichiarazioni dei redditi
Lo scorso mese di gennaio 2023 abbiamo concluso lavori di risparmio energetico sulla nostra abitazione. Per tali interventi chiederemo la detrazione Irpef del 50%. Entro quanto tempo va fatta la comunicazione all’Enea?
La trasmissione telematica all’Enea dei dati relativi agli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (legge n. 296/2006) e di quelli che comportano risparmio energetico (art. 16-bis del Dpr n. 917/86) deve avvenire, di regola, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Per l’anno 2023 l’Enea ha reso disponibile il portale “Ecobonus/Bonus casa”, attraverso il quale trasmettere le informazioni, in data 1° febbraio 2023, avvisando gli utenti che per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023 il termine dei 90 giorni decorre dal giorno in cui è stato reso disponibile il portale.
Nel 2023 farò installare un impianto fotovoltaico. Per tale intervento chiederò nella dichiarazione dei redditi la detrazione del 50% in dieci anni. Mi confermate che ho diritto anche al bonus mobili?
Si premette che l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego di fonti rinnovabili di energia, rientra tra i lavori agevolabili con la detrazione del 50% (articolo 16-bis, lettera h del Tuir). Per avere il beneficio, tuttavia, è necessario che l’impianto venga installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera).
Il bonus mobili ed elettrodomestici spetta al contribuente che realizza determinate tipologie di interventi (tra cui quelli di manutenzione straordinaria) e usufruisce della detrazione prevista dal citato articolo 16-bis del Tuir. In particolare, il bonus consiste in una detrazione Irpef (del 50% su un importo massimo, per il 2023, di 8.000 euro) delle spese sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.
L’Agenzia delle entrate ha più volte specificato che gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia rientrano nella “manutenzione straordinaria”. Pertanto, al verificarsi di tutte le altre condizioni previste dalle disposizioni che regolano la concessione del bonus, la risposta al quesito è affermativa.
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FAQs – Agevolazioni
Lo scorso mese di gennaio 2023 abbiamo concluso lavori di risparmio energetico sulla nostra abitazione. Per tali interventi chiederemo la detrazione Irpef del 50%. Entro quanto tempo va fatta la comunicazione all’Enea?
La trasmissione telematica all’Enea dei dati relativi agli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (legge n. 296/2006) e di quelli che comportano risparmio energetico (art. 16-bis del Dpr n. 917/86) deve avvenire, di regola, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Per l’anno 2023 l’Enea ha reso disponibile il portale “Ecobonus/Bonus casa”, attraverso il quale trasmettere le informazioni, in data 1° febbraio 2023, avvisando gli utenti che per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023 il termine dei 90 giorni decorre dal giorno in cui è stato reso disponibile il portale.
Atteso che la disciplina per le agevolazioni prima casa prevede che esse si applichino anche ad una sola pertinenza per categoria catastale, sulle ulteriori pertinenze si può applicare sempre il regime del “prezzo valore”?
Per poter avvalersi del regime del cosiddetto “prezzo valore”, la normativa (nello specifico l’articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005) non prevede alcuna limitazione sia riguardo alla tipologia che al numero delle pertinenze.
Il regime opzionale di determinazione della base imponibile per le imposte di registro, ipotecarie e catastali, pertanto, è applicabile a tutti gli atti di cessione di immobili pertinenziali, a condizione che risulti individuabile, in modo certo, il rapporto di accessorietà della pertinenza rispetto al bene principale, che deve necessariamente essere un immobile a uso abitativo (risoluzione n. 149/2008).
Si ricorda, inoltre, che il meccanismo del “prezzo valore” è utilizzabile solo se le pertinenze sono dotate di una propria rendita catastale.
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Devo ristrutturare bagno e cucina del mio appartamento e per questi interventi richiederò la detrazione del 50%. Se acquisto mobili per la camera da letto, mi confermate che posso usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici?
La risposta è affermativa, nel rispetto di tutte le condizioni richieste dalla normativa per usufruire dell’agevolazione. L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici, infatti, è agevolabile anche se tali beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso da quello oggetto degli interventi ammessi alla detrazione per recupero del patrimonio edilizio. Il collegamento tra l’acquisto dei beni e l’arredo dell’immobile deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso.
Si ricorda, però, che la data di acquisto dei mobili non deve mai essere anteriore a quella di avvio dei lavori edilizi.
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A maggio 2021 ho fatto un intervento di ristrutturazione edilizia che mi ha permesso di accedere al bonus mobili. La guida sul bonus mobili dell’Agenzia delle entrate dice che l’importo detraibile per l’anno 2021 è di 16.000 euro. Io ho effettuato una spesa di 9.620 euro, già regolarmente portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2021, e nel 2022 ho fatto un ulteriore acquisto di mobili per un importo di 4.050 euro (quindi 13.670 euro in totale). In considerazione che l’importo ammesso in detrazione nel 2022 è stato ridotto a 10.000 euro, chiedo se è possibile detrarre l’importo 4.050 euro nell’anno di imposta 2022.
Per il periodo d’imposta 2022 la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare l’immobile ristrutturato va calcolata su un importo massimo di spesa di 10.000 euro. Tuttavia, tale importo deve essere considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente (pari a 9.620 euro) per le quali è stata già richiesta la detrazione.
Pertanto, sugli ulteriori acquisti effettuati nel 2022 si potrà usufruire di una detrazione calcolata sull’importo massimo di 380 euro (10.000 – 9.620).
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Può il comodatario di un immobile usufruire delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia se il contratto di comodato è registrato dopo l’inizio dei lavori ma prima del pagamento delle spese?
La risposta è negativa. Si conferma, anzitutto, che la detrazione per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta, oltre che al proprietario dell’immobile, anche al contribuente che detiene lo stesso sulla base di un titolo idoneo (come il comodato) e a condizione che egli sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Tuttavia, costituisce presupposto fondamentale per il comodatario che intende accedere all’agevolazione l’esistenza di un contratto di comodato regolarmente registrato al momento di avvio degli interventi di ristrutturazione (o al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se questo è precedente l’inizio dei lavori).
Se quando iniziano gli interventi manca un titolo di detenzione dell’immobile, risultante da un atto registrato, al detentore dello stesso immobile è precluso il diritto alla detrazione, anche se provvede alla successiva regolarizzazione (circolare n. 28/2022).
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La legge di bilancio 2019 ha previsto che il credito d’imposta formazione 4.0 si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Tuttavia, a partire da quest’anno, cambiano le percentuali di riconoscimento dell’agevolazione. Per effetto della nuova disciplina, il tax credit, fermo restando il limite massimo annuale di 300mila euro, è attribuito, in relazione alle spese ammissibili sostenute, nella misura del 50% alle piccole imprese e del 40% alle medie imprese. Alle grandi imprese, invece, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200mila euro e nella misura del 30% (articolo 1, commi 78 e 79, legge 145/2018).
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