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1 Ottobre, 2019
Sì. Nel novero dei contributi previdenziali e assistenziali deducibili dal reddito complessivo rientrano anche quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi (articolo 10, comma 1, lettera e, Tuir).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS – Circolare 21 febbraio 2020, n. 30 – Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45 – Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2020
- INPS – Circolare 24 febbraio 2022, n. 30 – Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2022
- Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45 – Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2023 – INPS – Circolare n. 15 del 7 febbraio 2023
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 gennaio 2019, n. 133 – Pensione di anzianità dei professionisti – Coefficiente di neutralizzazione – Ricongiunzione dei periodi assicurativi sono
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 luglio 2020, n. 14381 – Iscrizione presso la speciale gestione Inps del Fondo Volo – Domanda di ricongiunzione dei periodi di contribuzione versati presso l’INPDAP
- CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 settembre 2019, n. 24152 – Il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla l. 22 dicembre 1960 n. 1612, concorre, quale forma di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e…
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FAQ 730 e dichiarazioni dei redditi
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