FAQS – domande e risposte

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FAQ – procedure concorsuali

La Corte Suprema, con l’ordinanza n. 3294 depositata il 5 febbraio 2019, ha affermato che la dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale giustifica l’emissione dell’avviso di accertamento senza l’osservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000. Ciò da un lato in ragione dell’urgenza correlata alla necessità dell’Erario di intervenire nella procedura concorsuale, senza che rilevi la possibilità di un’insinuazione tempestiva al passivo, poiché detto intervento può essere funzionale a proporre opposizioni volte a contestare le posizioni di altri creditori; d’altro lato perché il contribuente fallito perde la capacità di gestire il proprio patrimonio, sicché il detto termine per la presentazione di osservazioni e richieste risulta incompatibile con l’attività del curatore, che è svolta sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, stante l’onere informativo nei confronti di tali soggetti (cfr. Cass. 8892/2018).

Ordinanza n. 3294 del 5 febbraio 2019 (udienza 18 gennaio 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Fraulini Paolo
Dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale – L’avviso di accertamento può essere emesso prima dei sessanta giorni previsti dall’articolo 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 – Ciò trova giustificazione nell’urgenza dell’Erario di intervenire nella procedura concorsuale e nella perdita del fallito della capacità di gestire il proprio patrimonio

Con l’ordinanza n. 2413 del 29 gennaio 2019 i giudici di legittimità hanno precisato che tra gli effetti della chiusura del fallimento non è compresa la liberazione del fallito dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte nel corso della procedura fallimentare e, pertanto, ai sensi dell’art. 120 della L. Fall., nel testo anteriore alla riforma apportatagli con il D.Lgs. n. 5 del 2006, i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore tornato “in bonis” per la parte non soddisfatta dei loro crediti, sia per capitale che per interessi. Ne consegue che l’amministrazione finanziaria può azionare il proprio credito tributario nei confronti del contribuente tornato “in bonis” (salvo che non ne sia decaduta ex art. 94 L. Fall.), senza che – di per sé – la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del curatore (e del fallito) possa aver comportato l’onere per l’amministrazione di insinuarsi nel passivo del fallimento (cfr., in tal senso, Cass.6473/2014).

Ordinanza n. 2413 del 29 gennaio 2019 (udienza 7 novembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Est. Cirese Marina
Chiusura del fallimento – Il fallito non è liberato dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte nel corso della procedura fallimentare – Art. 120 della L. Fall. nel testo anteriore alla riforma del D.Lgs. n. 5 del 2006 – I creditori possono agire nei confronti del debitore tornato “in bonis” per la parte non soddisfatta dei crediti – L’amministrazione finanziaria può azionare il proprio credito nei confronti del contribuente tornato “in bonis

FAQs – diritto societario

BUONASERA VOGLIAMO FARE UN SOCIETA’ SSRL E VORREI SAPERE SE IL DECRETO PER LO STATUTO E I SOCI E’ STATO PUBBLICATO. IL NOTAIO NON SI PAGA MA CI VUOLE SEMPRE E’ COSÌ?

 

  • Esatto, serve il notaio e sarà a costo zero, credo sia una soluzione adeguata, una SRLS società a responsabilità limitata semplificata costituisce pur sempre una personalità giuridica, ottenere una fotocopia di qualche documento non è difficile quindi personalmente la ritengo una norma di buon senso unitamente all’obbligo che l’amministratore vada scelto tra i soci.
    Ci sarebbe molto altro da dire sulla SRLS, stiamo anche noi attendendo il decreto appena sarà pubblicato sulla gazzetta ufficiale potremo integrare la guida che abbiamo pubblicato.

FAQs – reddito di impresa

La Corte Suprema, con l’ordinanza n. 3294 depositata il 5 febbraio 2019, ha affermato che la dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale giustifica l’emissione dell’avviso di accertamento senza l’osservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000. Ciò da un lato in ragione dell’urgenza correlata alla necessità dell’Erario di intervenire nella procedura concorsuale, senza che rilevi la possibilità di un’insinuazione tempestiva al passivo, poiché detto intervento può essere funzionale a proporre opposizioni volte a contestare le posizioni di altri creditori; d’altro lato perché il contribuente fallito perde la capacità di gestire il proprio patrimonio, sicché il detto termine per la presentazione di osservazioni e richieste risulta incompatibile con l’attività del curatore, che è svolta sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, stante l’onere informativo nei confronti di tali soggetti (cfr. Cass. 8892/2018).

Ordinanza n. 3294 del 5 febbraio 2019 (udienza 18 gennaio 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Fraulini Paolo
Dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale – L’avviso di accertamento può essere emesso prima dei sessanta giorni previsti dall’articolo 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 – Ciò trova giustificazione nell’urgenza dell’Erario di intervenire nella procedura concorsuale e nella perdita del fallito della capacità di gestire il proprio patrimonio

Con l’ordinanza n. 2413 del 29 gennaio 2019 i giudici di legittimità hanno precisato che tra gli effetti della chiusura del fallimento non è compresa la liberazione del fallito dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte nel corso della procedura fallimentare e, pertanto, ai sensi dell’art. 120 della L. Fall., nel testo anteriore alla riforma apportatagli con il D.Lgs. n. 5 del 2006, i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore tornato “in bonis” per la parte non soddisfatta dei loro crediti, sia per capitale che per interessi. Ne consegue che l’amministrazione finanziaria può azionare il proprio credito tributario nei confronti del contribuente tornato “in bonis” (salvo che non ne sia decaduta ex art. 94 L. Fall.), senza che – di per sé – la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del curatore (e del fallito) possa aver comportato l’onere per l’amministrazione di insinuarsi nel passivo del fallimento (cfr., in tal senso, Cass.6473/2014).

Ordinanza n. 2413 del 29 gennaio 2019 (udienza 7 novembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Est. Cirese Marina
Chiusura del fallimento – Il fallito non è liberato dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte nel corso della procedura fallimentare – Art. 120 della L. Fall. nel testo anteriore alla riforma del D.Lgs. n. 5 del 2006 – I creditori possono agire nei confronti del debitore tornato “in bonis” per la parte non soddisfatta dei crediti – L’amministrazione finanziaria può azionare il proprio credito nei confronti del contribuente tornato “in bonis