In linea generale, i corrispettivi delle prestazioni di servizi (e delle cessioni di beni) per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma rispetto alle quali sussiste comunque l’obbligo di certificazione fiscale, possono essere documentati mediante il rilascio della ricevuta ovvero dello scontrino (articolo 1, Dpr 696/1996). Tuttavia, per una serie di operazioni, è espressamente previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione. Tra queste ultime rientrano le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali o altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni (articolo 2, lettera r, Dpr 696/1996). Pertanto, al ricorrere delle condizioni prescritte dalla legge, per le prestazioni rese in un ospedale, un barbiere non è tenuto al rilascio della ricevuta fiscale.
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