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FAQ – spesometro
Per una prestazione a favore di una persona fisica il fisioterapista deve emettere la fattura elettronica?
No. Per il 2019, infatti, il decreto legge 135/2018 ha esteso il divieto di fatturazione elettronica anche a coloro che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis, comma 2). Pertanto, i fisioterapisti (come altri operatori sanitari come, ad esempio, podologi e logopedisti) devono continuare a emettere in formato cartaceo le fatture relative alle prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali.
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Dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia (e per le relative variazioni) devono essere emesse esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il Sistema di interscambio (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015). L’entrata in vigore di tale obbligo, peraltro, non ha modificato le disposizioni dettate dal decreto Iva in materia di “fatturazione differita” (possibilità di emettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione – articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972). Pertanto, è possibile emettere una fattura elettronica “differita”. Ad esempio, in relazione a una cessione di beni eseguita il 20 gennaio 2019, sarà possibile emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019. Inoltre, al momento della cessione (20 gennaio), si dovrà: emettere un documento di trasporto (o altro documento equipollente) che accompagni la merce; datare la fattura elettronica 10 febbraio 2019, con l’indicazione dei riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data); includere la relativa Iva nella liquidazione del mese di gennaio. Per ulteriori informazioni sulla fattura elettronica, si rinvia all’area tematica dedicata disponibile sul sito dell’Agenzia.
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Ho trasmesso un file xml nel quale ho erroneamente inserito una fattura che non doveva essere inclusa. Come posso rimediare?
È possibile predisporre un invio di tipo annullativo. Nel caso in cui si voglia annullare un singolo documento presente nel file originario si dovrà indicare oltre all’identificativo dei file originario, il numero di posizione occupata nello stesso dalla fattura che si vuole annullare. Qualora invece si voglia annullare l’intero file originario è sufficiente non indicare alcun numero di posizione.
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Ho effettuato l’invio dati delle fatture emesse del primo semestre 2017. Successivamente mi sono accorto di non aver trasmesso tutte le fatture del periodo di riferimento e che alcune fatture dell’invio effettuato presentavano dati errati. Come posso rimediare?
In relazione al mancato invio di alcune fatture sarà necessario effettuare un nuovo invio contenente solo le fatture mancanti; ogni file xml inviato infatti, si aggiunge ai precedenti senza mai sovrascriversi. Per correggere, invece, errori presenti in dati già trasmessi sarà necessario predisporre un invio di tipo rettificativo che conterrà i dati corretti della fattura e l’indicazione dell’identificativo del file originario trasmesso e del numero di posizione occupata nel medesimo file dalla fattura oggetto di rettifica.
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I dati relativi ai corrispettivi documentati da scontrini e ricevute fiscali devono essere comunicati? Le fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi devono essere comunicate?
Devono essere trasmessi unicamente i dati delle fatture emesse, indipendentemente dal registro in cui sono annotate. I corrispettivi documentati da scontrini/ricevute fiscali non devono essere trasmessi, indipendentemente dall’importo.
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No, come chiarito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 1/E del 7 febbraio 2017, la scheda carburante non deve essere comunicata.
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Ho registrato fatture di acquisto senza applicazione dell’Iva emesse da soggetti che applicano il regime di vantaggio DL 98/2011 (minimi) e il regime forfetario L.190/2014. Devono essere comunicate anche tali fatture?
Sì, il soggetto che registra acquisti da soggetti minimi/forfetari è tenuto all’invio dei relativi dati, poiché in tali fatture non vi è Iva; sarà necessario compilare il dato “natura” che identifica il motivo di assenza di Iva nel documento; il codice da indicare è “N2”, in quanto operazioni non soggette al tributo.
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Ho registrato ai sensi dell’articolo 6 del DPR 695/96 un documento riepilogativo relativo a 3 fatture inferiori a 300,00 euro. Con il “vecchio” spesometro era prevista la possibilità di comunicare tale documento riepilogativo: come devo comportarmi con il nuovo adempimento?
Il “nuovo spesometro” non prevede alcuna casistica di invio “aggregato” dei dati; pertanto in tal caso sarà necessario inviare i dati, analitici, delle singole fatture annotate cumulativamente.
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Sono un autotrasportatore e mi avvalgo della facoltà concessa dall’articolo 74 comma 4 del DPR 633/72 di differire la registrazione delle fatture emesse relative ai servizi di trasporto al trimestre successivo. Nell’invio dati fatture relativo al primo semestre 2017 quali fatture devo comunicare?
La norma stabilisce che, per le fatture emesse si deve fare riferimento alla data di emissione, per le fatture ricevute alla data di registrazione. Tuttavia per gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differimento, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione 87/E del 5 luglio 2017, si deve fare riferimento alla data di registrazione ai fini Iva. Pertanto nell’invio dati fatture del primo semestre 2017 devono essere comunicati i dati delle fatture emesse nel periodo dal 01/10/2016 al 31/03/2017 e che sono state annotate nei registri Iva del primo e secondo trimestre 2017. Per le fatture emesse che non rientrano nei casi di differimento (ad esempio una fattura emessa per la vendita di un cespite) si farà riferimento, invece, alla data di emissione.
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L’omessa trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche Iva è regolarizzabile attraverso il ravvedimento?
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L’obbligo di trasmettere la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva sussiste anche nel caso in cui, nel corso di un trimestre, non sia stata registrata alcuna operazione rilevante?
I soggetti passivi Iva sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate (con periodicità trimestrale) una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche (articolo 21-bis, Dl 78/2010). L’obbligo non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP del modello. Quindi, i contribuenti che nel corso del trimestre di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, non devono trasmettere la comunicazione. L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente (vedi faq pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Home – Cosa devi fare – Comunicazioni – Liquidazioni periodiche Iva – Faq).
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