FAQS – domande e risposte

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FAQ – spesometro

No. Per il 2019, infatti, il decreto legge 135/2018 ha esteso il divieto di fatturazione elettronica anche a coloro che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis, comma 2). Pertanto, i fisioterapisti (come altri operatori sanitari come, ad esempio, podologi e logopedisti) devono continuare a emettere in formato cartaceo le fatture relative alle prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali.

Dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia (e per le relative variazioni) devono essere emesse esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il Sistema di interscambio (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015). L’entrata in vigore di tale obbligo, peraltro, non ha modificato le disposizioni dettate dal decreto Iva in materia di “fatturazione differita” (possibilità di emettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione – articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972). Pertanto, è possibile emettere una fattura elettronica “differita”. Ad esempio, in relazione a una cessione di beni eseguita il 20 gennaio 2019, sarà possibile emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019. Inoltre, al momento della cessione (20 gennaio), si dovrà: emettere un documento di trasporto (o altro documento equipollente) che accompagni la merce; datare la fattura elettronica 10 febbraio 2019, con l’indicazione dei riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data); includere la relativa Iva nella liquidazione del mese di gennaio. Per ulteriori informazioni sulla fattura elettronica, si rinvia all’area tematica dedicata disponibile sul sito dell’Agenzia.

È possibile predisporre un invio di tipo annullativo. Nel caso in cui si voglia annullare un singolo documento presente nel file originario si dovrà indicare oltre all’identificativo dei file originario, il numero di posizione occupata nello stesso dalla fattura che si vuole annullare. Qualora invece si voglia annullare l’intero file originario è sufficiente non indicare alcun numero di posizione.

In relazione al mancato invio di alcune fatture sarà necessario effettuare un nuovo invio contenente solo le fatture mancanti; ogni file xml inviato infatti, si aggiunge ai precedenti senza mai sovrascriversi. Per correggere, invece, errori presenti in dati già trasmessi sarà necessario predisporre un invio di tipo rettificativo che conterrà i dati corretti della fattura e l’indicazione dell’identificativo del file originario trasmesso e del numero di posizione occupata nel medesimo file dalla fattura oggetto di rettifica.

Devono essere trasmessi unicamente i dati delle fatture emesse, indipendentemente dal registro in cui sono annotate. I corrispettivi documentati da scontrini/ricevute fiscali non devono essere trasmessi, indipendentemente dall’importo.

No, come chiarito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 1/E del 7 febbraio 2017, la scheda carburante non deve essere comunicata.

Sì, il soggetto che registra acquisti da soggetti minimi/forfetari è tenuto all’invio dei relativi dati, poiché in tali fatture non vi è Iva; sarà necessario compilare il dato “natura” che identifica il motivo di assenza di Iva nel documento; il codice da indicare è “N2”, in quanto operazioni non soggette al tributo.

Il “nuovo spesometro” non prevede alcuna casistica di invio “aggregato” dei dati; pertanto in tal caso sarà necessario inviare i dati, analitici, delle singole fatture annotate cumulativamente.

La norma stabilisce che, per le fatture emesse si deve fare riferimento alla data di emissione, per le fatture ricevute alla data di registrazione. Tuttavia per gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differimento, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione 87/E del 5 luglio 2017, si deve fare riferimento alla data di registrazione ai fini Iva. Pertanto nell’invio dati fatture del primo semestre 2017 devono essere comunicati i dati delle fatture emesse nel periodo dal 01/10/2016 al 31/03/2017 e che sono state annotate nei registri Iva del primo e secondo trimestre 2017. Per le fatture emesse che non rientrano nei casi di differimento (ad esempio una fattura emessa per la vendita di un cespite) si farà riferimento, invece, alla data di emissione.

Il decreto legge collegato alla manovra di bilancio 2017 (Dl 193/2016), allo scopo di contrastare l’evasione in materia di Iva, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, due nuovi adempimenti telematici: la comunicazione trimestrale obbligatoria dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate (e delle relative note di variazione) e la comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva (articoli 21 e 21-bis, Dl 78/2010). Sotto il profilo sanzionatorio, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre; la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-bis, Dlgs 471/1997). L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, invece, punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997). La descritta disciplina sanzionatoria ha natura amministrativo-tributaria e, quindi, in assenza di una deroga espressa, a essa risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997). Ne deriva che le violazioni relative agli adempimenti in esame possono essere regolarizzate inviando la comunicazione omessa/errata e applicando alle relative sanzioni le riduzioni previste dalla disciplina del ravvedimento, a seconda del momento in cui interviene il versamento (cfr risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).

I soggetti passivi Iva sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate (con periodicità trimestrale) una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche (articolo 21-bis, Dl 78/2010). L’obbligo non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP del modello. Quindi, i contribuenti che nel corso del trimestre di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, non devono trasmettere la comunicazione. L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente (vedi faq pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Home – Cosa devi fare – Comunicazioni – Liquidazioni periodiche Iva – Faq).