La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6289 depositata l’ 8 marzo 2024, intervenendo in tema di eccezione di prescrizione, ha ribadito il principio secondo cui “… anche in materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l’individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito, il quale, in difetto di specifica precisazione, è comunque tenuto ad interpretare la volontà della parte nella formulazione della relativa eccezione e a verificare la maturazione o meno della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale). L’interpretazione del motivo formulato, nella sentenza di secondo grado, non è, quindi, conforme ai criteri ermeneutici degli atti processuali ed alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità.  (v. Cass., Sez. L, 27 ottobre 2021, n. 30303; cfr. pure Cass., Sez. 5, n. 24 gennaio 2022, n. 1980) …”

La vicenda ha visto protagonista una società a responsabilità limitata a cui era stato notificato un’intimazione di pagamento relativaad una   cartella per il recupero dell’ I.C.I. La società contribuente impugnava tale atto deducendo l’intervenuto annullamento del ruolo sotteso alla cartella e la prescrizione del credito intervenuta successivamente alla notifica della cartella. Il giudice di prime cure dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere relativamente agli importi oggetto del provvedimento di discarico e l’inammissibilità del ricorso per la restante parte. La contribuente proponeva appello, impugnando la sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado confermavano la sentenza impugnata affermando che “alla luce dell’avvenuta notificazione della suindicata cartella di pagamento ed in assenza di una sua autonoma impugnazione da parte della società contribuente, nei termini di cui all’art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, ne consegue l’inammissibilità, in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione, della prescrizione del diritto alla riscossione delle somme intimate, con riferimento all’intervallo temporale antecedente a tale attività notificatoria”. La società, avverso la sentenza di appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo. 

I giudici di legittimità accolgono il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Per gli Ermellini  “… nell’interpretazione dell’eccezione di prescrizione, deve tenersi conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte …”

I giudici di piazza Cavour nell’accogliere le doglianze della ricorrente società hanno ritenuto che il giudice del rinvio deve procedere ad  “… accertamenti di merito preclusi in questa sede (tra cui la individuazione dell’ultimo atto interruttivo della prescrizione e la verifica del tempo trascorso, tenendo conto che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve: Cass., Sez. U. 17 novembre 2016, n. 23397). …”

Il Supremo consesso ha poi ricordato come “… recentemente le Sezioni Unite hanno chiarito che, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all’esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass., Sez. U., 25 maggio 2022, n. 16986). …”