La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15007 depositata il 16 giugno 2017 intervenendo in tema accertamento nei confronti di società a responsabilità con pochi soci ed estensione ai soci ha riconfermato il proprio orientamento affermando che “l’accertamento tributario nei confronti di una società a ristretta base azionaria costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche derivano”. In conclusione i giudici, affermano che, in tale caso, non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario fra i processi a carico della società e quelli a carico dei rispettivi soci.
La vicenda trae origine dalla notifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una S.r.l. con solo due soci con quote del 50 per cento ciascuno. L’avviso di accertamento riguardava l’omessa contabilizzazione di ricavi e traeva spunto dall’esito di un procedimento penale a carico dei soci, chiuso con sentenza di patteggiamento. Successivamente all’avviso di accertamento notificato alla società, l’Amministrazione finanziaria provvedeva ad emettere e notificare due distinti avvisi di accertamento nei confronti dei due soci, imputando agli stessi redditi di capitale non dichiarati pari al 50 per cento dei maggiori utili accertati.
Avverso gli atti impositivi sia la società che i soci proponevano tre distinti ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accolgono le doglianze dei ricorrenti. L’Amministrazione finanziaria impugna la decisione dei giudici di prime cure proponendo ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello in riforma della sentenza impugnata, accolgono le motivazione del Fisco. I giudici distrettuali hanno evidenziato che era motivato ” l’avviso impugnato, basato sulle consulenze tecniche d’ufficio (eseguite sui bilanci e sulla documentazione fiscale della società) nel processo penale svoltosi nei confronti dei soci per reati finanziari, nonché sulla sentenza di patteggiamento, ritenuta ammissione di responsabilità e di conferma di quanto contenuto nelle consulenze, fatto proprio dall’Ufficio e riproposto nell’atto impositivo. Ha quindi statuito che il riconoscimento della responsabilità dei soci in sede penale e le prove raccolte in diverso giudizio, avente ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi, insieme con la sentenza di patteggiamento e altri elementi specificamente indicati nell’atto impositivo (andamento altalenante dei ricavi, non proporzionalità fra costi e utili, rilevazione di ricavi occultati dalla società attraverso la mancata emissione di fatture di vendita nel periodo 2000/2005, i cui importi corrispondevano ai versamenti sui conti bancari della famiglia Laghi, ed altro), costituiscono elementi di prova idonei a fondare l’accertamento, quali presunzioni legali, non idoneamente contraddette dalla società, che si è limitata “a considerazioni di carattere generale”
I contribuenti impugnano la decisione della CTR con ricorso alla cassazione fondato su cinque motivi.
Gli Ermellini rigettano i ricorsi dei contribuenti. I giudici di legittimità riconfermano il loro precedente orientamento affermando che nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria, accerti un reddito non dichiarato in capo alla società, ossia “ricavi in nero”, dovrà accertare, anche, un presunto utile non distribuito in capo ai soci

PRECEDENTI ORIENTAMENTI

Commissione Tributaria Regionale della Liguria sentenza n. 493/2017
Nella fattispecie analizzata dai giudici della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, l’avviso di accertamento era stato emesso nei confronti di una S.r.l., partecipata da due soci di cui, uno con percentuale di partecipazione pari al 99 per cento. L’avviso di accertamento per il quale ricorrevano i soci, riguardava l’omessa dichiarazione dei redditi. I contribuenti, sostenevano l’illegittimità dello stesso, lamentando la scarsa motivazione e la violazione del divieto di doppia tassazione relativamente ai maggiori utili accertati.

A parere dei giudici, l’operato dell’Ufficio era da considerarsi legittimo, in quanto “l’esistenza di una quota di partecipazione del 99 per cento legittima la presunzione di una distribuzione degli utili fondata sul vincolo di solidarietà e puntuale controllo dei soci che non può esistere in una società con ampia cerchia societaria”. Affermano inoltre i giudici, che, nel caso in esame, non poteva ritenersi violato il divieto di doppia tassazione, trattandosi di soggetti diversi, società e soci, e di imposte diverse, ossia, IRES e IRPEF.

Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria Sentenza n.50/2017
Con un simile parere, si è anche espressa la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, secondo la quale in tema di società a ristretta base azionaria, e anche in presenza di un dissidio fra i soci e nonostante che l’accertamento spiccato alla società non sia ancora definitivo, l’avviso di accertamento emesso nei confronti degli stessi, è da considerarsi valido.

Parere contrastante
Di parere contrastante, è l’ordinanza n.923/2016, con la quale la Cassazione, è tornata a pronunciarsi sul tema della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a base ristretta azionaria.

La Corte di Cassazione, facendo proprio l’orientamento, ormai, consolidato, ha affermato che “se il contribuente introduce una prova contraria attraverso, l’integrazione di prove sufficientemente valide, tali da smentire la ripartizione degli utili, presunta dall’Ufficio, l’Amministrazione Finanziaria ha l’onere di rispondere, introducendo elementi positivi di dimostrazione dell’avvenuta distribuzione”.

La Suprema Corte ha inoltre precisato che “la valutazione degli elementi probatori attiene alla sfera di competenza del Giudice di merito, il quale deve valutare facendo uso dei propri poteri di selezione della fonti di prova e di libero convincimento”.