La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 36906 del 09 settembre 2013 intervenendo in tema di reati fiscali ha statuito che il reato di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente, falsa, sia per l’ampiezza della norma che si riferisce genericamente ad “operazioni inesistenti”, sia perché anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. (Fattispecie nella quale la falsità riguardava la sola indicazione in fattura di altro soggetto qualificato come acquirente: cfr, Sez. 3, n.14707 del 14/11/2007, Rv. 239658).
La vicenda ha riguardato una società accusata di aver utilizzato fatture che secondo gli accertatori erano da considerarsi soggettivamente inesistenti. Pertanto il PM contestava agli amministratori della società il reato di cui all’art. 2, c. 3 del D. Lgs. n. 74. Gli imputati in primo grado venivano condannati dai giudici del tribunale. Avverso la decisione del giudice di prime cure gli imputati ricorrevano alla Corte di Appello che riformava parzialmente la sentenza del Tribunale. In particolare per i giudici dell Corte Territoriale che i reati fiscali erano “in parte prescritto, con riferimento alle fatture emesse dalla soc. S. C. sas negli anni 2004 e 2005 – era rimasto accertato – nella minore ipotesi delittuosa, in considerazione dell’ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi, inferiore alla soglia di €154.937,07 – in quanto le fatture sarebbero state emesse per operazioni soggettivamente inesistenti. Infatti, la soc. S. avrebbe fatturato attività effettivamente svolte dal C., che non era né l’amministratore della società emittente (essendo questo la moglie di lui) né “il reale suo responsabile”.
Gli imputati presentavano ricorso alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza dei giudici di merito basandola su due motivi.
Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso evidenziando che “Un elemento della fattispecie penale, quindi, è costituito dalla soggettiva falsità del soggetto emittente la fattura.” continuando nell’esposizione delle motivazioni alla luce di quanto sopra indicato, in particolare della costituzione di un associazione in partecipazione tra la società ed il sig. C., hanno ritenuto che ” nel caso di specie, appare contraddittoria l’affermazione della falsità soggettiva del soggetto emittente le fatture, effettivamente rese dal sig. C., in quanto estraneo alla soc. S. sas la quale è dimostrato aver costituito una associazione in partecipazione con la S. medesima.”