Operazioni inesistenti tra società infragruppo - Cassazione sentenza n. 22135 del 2013La Corte di Cassazione sezione Tributaria con  la sentenza n. 22135 depositata il 27 settembre 2013 intervenendo in tema di reati fiscali ha statuito che le attività di cessione dei beni e prestazioni di servizi effettuate tra le società dello stesso gruppo devono ritenersi fittizie e inesistenti nei casi in cui manchino strutture idonee e qualora esista una sproporzione tra prestazioni rese e importi fatturati. 

La vicenda ha visto protagonista una società sottoposta a controllo fiscale cui seguiva una verifica fiscale anche alle altre società collegate appartenenti al medesimo gruppo societario, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di rettifica in relazione alla dichiarazione IVA presentata per l’anno 1995. L’accertamento si fondava sulla circostanza che le attività di cessione dei beni e prestazioni di servizi tra le varie società dovevano ritenersi fittizie ed inesistenti stante la mancanza di strutture idonee e la sproporzione tra prestazioni rese ed importi fatturati.
La società contribuente ricorreva avverso l’atto impositivo alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale ritenne infondato il ricorso per cui non accolse le doglianze del ricorrente. La società soccombente ricorreva contro la decisione dei giudici di prime cure alla Commissione Tributaria Regionale che, però, confermava la sentenza di primo grado. Il contribuente ricorreva alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza dei giudici di merito basando il ricorso su cinque motivi.
Gli Ermellini  confermavano la legittimità dell’avviso di rettifica IVA ricordando che in materia di accertamento IVA il contenuto dell’articolo 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 per cui  “per presumere l’esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta non bastano semplici indizi, ma occorrono circostanze gravi, precise e concordanti così come, per le presunzioni semplici, dispone l’art. 2729 cod. civ.”. 
Pertanto, a dire dei giudici di legittimità, i giudici di merito hanno correttamente applicato il suddetto principio di diritto, avendo compiutamente evidenziato tutti gli elementi e le circostanze prese in considerazione dall’Amministrazione Finanziaria comprovanti la stipula fittizia di contratti infragruppo e l’esistenza di compensazioni di operazioni attive e passive intercorse tra la ricorrente e le sue collegate. Tali elementi e circostanze erano state individuate nella sproporzione tra prestazioni  svolte e importi fatturati, nonché nella mancanza di mezzi e persone indispensabili per consentire attività con fatturazioni di importo rilevante.