La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 22505 depositata il 02 ottobre 2013 intervenendo in tema di validità delle notifiche ha statuito che il mancato avviso dell’atto da notificare sulla porta del contribuente assente rende la notifica invalida. Per cui non è sufficiente la spedizione della raccomandata da parte dell’amministrazione finanziaria per avvisare il destinatario.
La vicenda ha visto protagonista un contribuente a cui era stata notificata a mezzo posta una cartella di pagamento relativa all’IRPEF per l’anno 1995 scaturente da un avviso di accertamento che non era stato impugnato.
Il contribuente avverso la cartella di pagamento ricorreva inanzi alla Commissione Tributaria che accoglieva la doglianza del contribuente in merito alla nullità della cartella di pagamento che era stata emessa a seguito della notifica di accertamento non impugnato.
I giudici della Commissione Tributaria Regionale hanno “ritenuto che la cartella non era stata preceduta da una valida notificazione, eseguita a mezzo posta nel 2001, del prodromico avviso di accertamento (non impugnato), poiché l’agente postale, una volta non rinvenuto il destinatario per temporanea assenza, aveva provveduto al deposito del piego nell’ufficio postale (e alla spedizione della raccomandata informativa), ma aveva omesso di effettuare l’affissione del prescritto avviso alla porta d’ingresso dell’abitazione del destinatario stesso, come stabilito dall’art. 8 della legge n. 890 del 1982.”
Avverso la decisione dei giudici di merito l’Amministrazione Finanziaria propone ricorso alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza basandolo su sei motivi di censura.
Gli Ermellini rigettano il ricorso dell’Agenzia delle Entrate evidenziano come la Commissione Tributaria Regionale “ha accertato in fatto che il contribuente non era stato posto in condizione di avere conoscenza dell’atto, poiché l’avviso non era stato affisso alla porta dell’abitazione, ma con ciò chiaramente intendendo escludere anche che fosse avvenuto l’alternativo adempimento della immissione nella cassetta postale; la censura, poi, di vizio di motivazione per insufficiente esame della produzione documentale (dalla quale sarebbe risultata la dicitura <avvisato>) è a sua volta inammissibile per genericità e per mancanza del relativo “momento di sintesi” prescritto dall’art. 366 bis c.p.c.”
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