Nuove causali per Enti bilateraliL’Agenzia delle Entrate, a seguito  della richiesta dell’Inps, con la risoluzione n. 64/E del 11 ottobre 2013 ha provveduto alla eliminazione di alcune causali contributo istituendone altre due. Le motivazioni si trovano nella convenzione del 18 giugno 2008 (con i suoi vari rinnovi), stipulata tra l’Agenzia e l’Istituto di previdenza, con la quale vengono definite le regole per la riscossione dei contributi di pertinenza dell’ente e di quelli previsti dalla Legge 311/1973 – che estende il servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali – versati mediante il modello F24.

Con la risoluzione 64/E, dell’11 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha istituito la causale contributo:
– EBIL denominata “Ente Bilaterale Nazionale Imprese e Lavoratori – EBIL”.
Tale causale deve essere indicata dai datori di lavoro nella delega di pagamento per dirottare i contributi spettanti all’Ente bilaterale nazionale imprese e lavoratori, riscossi passando per l’Inps, come previsto dalla convenzione del 16 luglio siglata dalle due parti.
Invece con la risoluzione 66/E sempre dell’11 ottobre viene istituita la causale contributo:
– MI53 denominata “Ente Bilaterale Contrattuale per la Vigilanza e la Sicurezza – EN.BI.VI.SI”.
Con la suddetta causale i contributi finiranno nelle casse dell’Ente bilaterale contrattuale per la vigilanza e la sicurezza, in seguito alla convenzione firmata lo scorso 3 settembre con l’Istituto nazionale di previdenza sociale.

Con la risoluzione 65/E del 11 ottobre 2013 l’Agenzia delle Entrate invece ha soppresso le causali:
– IADP denominata “Incremento addizionale passeggeri”;
– DOM4 denominata “Associazioni dei datori di lavoro domestico”;
– DCON denominata “Prima rata condono Dm ex lege 448/98”;
– ACON denominata “Prima rata condono lavoratori agricoli ex lege 448/98”.
La loro soppressione diventa operativa a decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente documento di prassi.

Le nuove causali contributo “EBIL” ed “MI53” devono essere indicate nella sezione “Inps” del modello F24, nel campo “causale contributo” in corrispondenza degli “importi a debito versati”. All’interno della stessa sezione, negli appositi campi, vanno riportati, inoltre, il codice della sede Inps competente, la matricola Inps dell’azienda, il mese e l’anno di riferimento delle somme versate.