Sequestro per equivalente: modifica dell'amministratore ed illegittimità del provvedimenti nei confronti della societàLa Corte di Cassazione se. penale con la sentenza n. 42476 depositata il 16 ottobre 2013 intervenendo in tema sequestro per equivalente ha statuito che non è possibile sottoporre a  sequestro i conti dell’azienda per il mancato versamento delle ritenute. Rilevante la commissione del reato da parte dell’ex amministratore.

La vicenda ha riguardato una società che non aveva pagato le ritenute certificate per un importo superiore ai 50.000,00 euro e che per tale omissione l’amministratore veniva accusato del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis. Pertanto veniva emesso il provvedimento di sequestro delle somme depositate su conti correnti bancari intestati alla predetta società nonché dei beni nella disponibilità e/o intestati alla stessa. L’imputato, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della società, proponeva istanza di dissequestro, nel frattempo viene cambiato l’amministratore della società, al Tribunale del riesame. Il giudice adito rigettava l’istanza che osservava che “non poteva certamente considerarsi nuovo elemento di fatto il mutamento del legale rappresentante della società, posto che la questione di diritto sollevata dall’appellante concerne la possibilità di aggredire con il sequestro per equivalente i beni della società che ha tratto vantaggio dal reato tributario commesso dal legale rappresentante, questione in relazione alla quale appare del tutto irrilevante l’intervenuto mutamento della persona fisica alla quale è attribuita tale qualità; hanno altresì osservato che tale mutamento non rileva neppure per quanto attiene all’ulteriore questione della disponibilità delle somme versate sui conti correnti sequestrati, essendo pacifico che l’indagato all’epoca dei fatti avesse tale disponibilità e un mutamento nel soggetto che agli stessi può accedere oggi rileverebbe soltanto se si concludesse che il sequestro non può avere ad oggetto i beni societari, questione preclusa dal giudicato cautelare.”

Avverso la decisione del Tribunale del riesame viene proposto ricorso, basato su tre motivi di censura, alla Corte Suprema.

Gli Ermellini accolgono il ricorso ritenendo le censure fondate. Infatti i giudici di legittimità puntualizzano che “Nel caso di specie, è stato richiamato sia il rinvio a giudizio del P. sia il mutamento del legale rappresentante della società: trattasi certamente di nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti, soprattutto in considerazione della dedotta sopravvenuta indisponibilità delle somme da parte dell’imputato. L’articolo 322 ter cp infatti, in caso di impossibilità di confiscare i beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, consente la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità.

In considerazione di tali elementi di fatto, certamente nuovi, il Tribunale avrebbe dovuto riesaminare la questione della assoggettabilità a sequestro preventivo dei beni della società, mentre invece, discostandosi dal principio di diritto sopra esposto, l’ha ritenuta inidonea a superare la preclusione derivante dal giudicato cautelare.”

Pertanto tali nuovi elementi vanno presi in esame, chiariscono i giudici della Cassazione, “la questione della assoggettabilità a sequestro preventivo dei beni della società”, alla luce della “istanza di dissequestro” proposta dal nuovo legale rappresentante.
Elemento fondamentale, a questo proposito, la considerazione, sottolineata dai giudici, della “indisponibilità dei beni societari da parte” della persona che “non riveste più la carica di legale rappresentante”.