La Corte di Cassazione sezione Tributaria con l’ordinanza n. 24364 depositata il 29 ottobre 2013 intervenendo in materia di accertamenti standardizzati hanno affermato che gli studi di settore applicabili al commerciante che esercita in un quartiere periferico e povero. La grave incongruenza fra il reddito dichiarato e gli standard non ammette giustificazioni.
La vicenda ha riguardato un contribuente che svolgeva l’attività di vendita di orologi e gioielli in una zona periferica della città a cui veniva notificato un avviso di accertamento basato sull’applicazione degli studi di settore. Avverso tale atto impositivo il contribuente ricorre alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le doglianze del contribuente. L’Agenzia contro la sentenza del giudice di prime cure proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello accoglievano il ricorso dell’agenzia delle entrate contro la decisione di quella provinciale relativa a due avvisi di accertamento concernenti Irpef, Irap ed Iva. In particolare, secondo i giudici della CTR, gli atti impositivi si basavano sugli studi di settore, che costituivano prova presuntiva, senza che il contribuente, che si era discostato parecchio da essi, avesse fornito elementi di prova sul suo assunto, se non in modo generico, ed inoltre aveva omesso di instaurare il preventivo contraddittorio. nonostante l’invito trasmessogli. Tuttavia il moltiplicatore gli veniva applicato nel minimo previsto, tenuto conto delle deduzioni ed osservazioni addotte in sede contenziosa.
Il contribuente ricorre alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza dei giudici di merito, basando il ricorso su un unico motivo di doglianza. Per il contribuente, infatti, “la CTR non considerava che i parametri applicati dall’ufficio sono astratti, e dovevano essere contemperati dalle effettive condizioni in cui l’attività di commerciante di orologi, gioielli ed articoli di argenteria veniva svolta, e precisamente in un quartiere periferico e di persone non abbienti, trattandosi solo di presunzioni semplici, per le quali invece l’agenzia doveva fornire la prova della sua pretesa.”
Per gli Ermellini il motivo è infondato per cui viene rigettato il ricorso. La tesi del contribuente viene disattesa , definitivamente, dai giudici di legittimità, i quali, seguendo la linea di pensiero già tracciata dalle Commissioni tributarie, confermano la legittimità dei “due avvisi di accertamento, concernenti Irpef, Irap ed Iva per gli anni 2001 e 2002” ‘firmati’ dall’Agenzia delle Entrate. Assolutamente sufficiente, difatti, viene ritenuto il “divario” registrato nella “dichiarazione” presentata dal commerciante rispetto a quanto ipotizzato negli “studi di settore”.
La Corte Suprema ribadisce l’orientamento espresso con l’ordinanza 24367/13 e respinge le doglianze del contribuente, posto che in tema di accertamento induttivo dei redditi, l’Amministrazione Finanziaria può – ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 – fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili “dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta”, sia sugli studi di settore, come nella fattispecie, nel quale ultimo caso l’Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale del comparto merceologico, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti “sintomatici” per la ricostruzione del reddito del contribuente (cfr. Cass. n. 16430 del 2011).
Del resto in tema di accertamento tributario, la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una “grave incongruenza”, ai fini dell’avvio della procedura finalizzata all’accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dall’articolo 10 della Legge 8 maggio 1998, n. 146, il quale non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento, come nel caso in esame, in cui comunque il divario con quanto indicato in dichiarazione era abbastanza rilevante (v. SS.UU. n. 26635 del 2009).
Nella fattispecie, i giudici della Corte Suprema, hanno ritenuto correttamente applicati i principi di diritto della Corte risultando la sentenza perciò “motivata in modo giuridicamente corretto ed adeguato”.