Facoltà di avvalersi del regime di esigibilità ordinaria e Comportamento concludente - Cassazione sentenza n. 27597 del 2013La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 27597 depositata il 10 dicembre 2013 intervenendo in tema di IVA ad esigibilità differita ha statuito che in caso di mancata apposizione sulle fatture della dicitura “IVA ad esigibilità immediata”, la volontà del contribuente fornitore di un ente pubblico di esercitare la facoltà di avvalersi del regime di esigibilità ordinaria (e non differita) dell’IVA può essere desunta dalla contabilizzazione delle fatture nell’anno di emissione.

La vicenda ha riguardato una società che forniva di servizi ambientali a cui veniva notificato un avviso di accertamento ai fini IVA ritenendo applicabile nella specie il regime della esigibilità differita dell’IVA previsto a favore dei fornitori di enti pubblici aveva ripreso a tassazione a titolo di imposta dovuta per l’anno 2003 l’IVA sulle fatture emesse nei confronti del Comune ma non riscosse.

Avverso tale atto impositivo il contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente annullando l’avviso di accertamento. Il Fisco impugnava la pronuncia del giudice di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello rigettavano le motivazioni dell’Agenzia affermando che la contribuente si era avvalsa del regime di esigibilità ordinaria (cosicché le fatture de quibus andavano conteggiate nel volume di affari 2002, non 2003) a nulla rilevando l’omissione, meramente formale, dell’apposizione sulle fatture della dicitura “IVA ad esigibilità immediata a quest’ultimo proposito il giudice di merito evidenziava che la necessità di tale incombente – per avvalersi del regime di esigibilità ordinaria, anziché differita, dell’IVA – non era prevista dalla legge ma da una circolare ministeriale.

Per la cassazione della sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, basato su un unico motivo di censura, alla Corte Suprema.

Gli Ermellini rigettano il ricorso del Fisco. I giudici di legittimità osservano che “l’argomento che la contribuente aveva contabilizzato l’Iva sulle fatture in questione nell’anno della relativa emissione (2002) invece che nell’anno di incasso degli importi fatturati (2003) è autonomamente sufficiente – a prescindere da qualunque accertamento sull’effettivo versamento dell’IVA nel 2002 – a sorreggere il convincimento della Commissione Tributaria Regionale che la contribuente si fosse avvalsa della facoltà di applicare il regime di esigibilità ordinaria, anziché differita di tali fatture”. 

Pertanto per i giudici del Palazzaccio, in conclusione, la sentenza impugnata e risultata sufficientemente motivata, poiché la CTR si è avvalsa del convincente argomento induttivo secondo cui la contabilizzazione IVA sulle fatture in questione nell’anno d’imposta dell’emissione costituisce comportamento concludente idoneo a manifestare la volontà della contribuente di esercitare la facoltà di avvalersi del regime di esigibilità ordinaria. Né la concludenza di tale argomento, aggiunge la S.C., è inficiata dal rilievo della difesa erariale che, per il cosiddetto principio di derivazione di cui all’articolo 83 TUIR, le risultanze del bilancio rilevano ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi ma non anche ai fini dell’IVA.