Accertamento sintetico basato sull'acquisto di un immobile - Cassazione sentenza n. 28415 del 2013La Corte di Cassazione, sezione tributi, con la sentenza n. 28415 depositata il 19 dicembre 2013 intervenendo in materia di accertamenti fiscali ha statuito che in tema di accertamento sintetico, l’Amministrazione Finanziaria può, ai fini della valutazione della capacità contributiva,  attribuire al contribuente l’intero acquisto di un appartamento anche se avvenuto in regime di comunione legale tra coniugi. In altri termini, la comunione legale non costituisce elemento di  prova che l’acquisto dell’immobile è avvenuto con il denaro di entrambi i coniugi.

La vicenda ha riguardato un contribuente il quale aveva acquistato un immobile in comunione con il coniuge a cui veniva notificato un avviso di accertamento le il cui maggior reddito veniva rideterminato con il metodo sintetico. L’Amministrazione accreditava alla contribuente l’acquisto dell’immobile.  Il contribuente sosteneva essere avvenuto in regime di comunione legale tra coniugi per cui al contribuente, soggetto di accertamento fiscale, dovevano essere addebitate solamente il 50 per cento delle spese sostenute per il suo acquisto.

Il contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente annullando, conseguentemente, l’avviso di accertamento limitatamente al 50 per cento.  Il Fisco impugnava la pronuncia del giudice di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale  è stato confermato.

L’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza proponeva ricorso, basato su un unico motivo di censura, alla Corte Suprema. Il ricorrente lamentava il vizio motivazionale della sentenza. Il contribuente proponeva ricorso incidentale.

Gli Ermellini accolgono il ricorso del Fisco cassano la sentenza impugnata e rinviano ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la motivazione della sentenza della CTR “si esaurisce nella non sufficientemente spiegata affermazione che l’Ufficio è incorso nell’errore di non considerare che la quota di proprietà dell’appartamento da attribuirsi alla ricorrente era quello del 50% e non dell’intero, in virtù dell’acquisto stesso, avvenuto in regime di comunione di beni della ricorrente. Manca con tutta evidenza un’indagine sulla capacità contributiva della contribuente ed una argomentata valutazione del rapporto tra detta capacità e reddito accertato”.