La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 1812 depositata il 17 gennaio 2014 intervenendo in tema di reati fiscali per evasione di imposta ha statuito che nel caso di associazione per delinquere finalizzata all’evasione dell’IVA, è irrilevante per la difesa degli indagati invocare l’applicazione del sistema del “reverse charge” negli scambi tra le “cartiere” e alcune società di San Marino.
La vicenda ha visto protagonista alcuni soggetti accusati del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, segnatamente di omessa presentazione della dichiarazioni dei redditi, e truffa aggravata in danno dell’Agenzia delle Entrate per mancato versamento dell’IVA. L’accusa riteneva che i predetti indagati reclutassero persone da utilizzare come prestanome nella qualità di rappresentanti legali delle società che venivano interposte nei fittizi passaggi delle merci.
Nel caso di specie il GIP aveva emesso, su richiesta del PM, l’ordinanza per il sequestro per equivalente a carico dei soggetti indagati per i reati di cui sopra. In base all’impianto accusatorio gli indagati avevano realizzato un doppio sistema fraudolento volto all’evasione dell’IVA.Con il primo sistema si creavano le società “cartiere” che restavano debitrici nei confronti del Fisco italiano del pagamento dell’imposta, fittiziamente corrisposta alle prime dalle società acquirenti. Il secondo sistema sarebbe invece stato realizzato facendo transitare la merce per la Repubblica di San Marino, dove non veniva pagata l’imposta (essendo la merce in transito) e facendo successivamente figurare, mediante l’alterazione delle fatture, che l’imposta era stata pagata nello Stato estero. Anche in questo secondo caso, vi sarebbe stata l’interposizione fittizia di società cartiere tra le venditrici e le società destinatarie della merce.
Gli indagati impugnarono l’ordinanza del GIP con istanza al Tribunale per il riesame che in parziale accoglimento delle richieste dei ricorrenti riduceva l’ammontare dell’importo, sino alla concorrenza del quale, era stato disposto il sequestro preventivo di beni immobili e partecipazioni azionarie nella diretta disponibilità dell’odierno ricorrente.
Per la cassazione della decisione del Tribunale per il riesame, l’indagato per il tramite del proprio difensore, proponeva ricorso, basato su quattro motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso ritenendo infondate le motivazioni. In particolare, i giudici di legittimità, in merito all’assunto difensivo di uno degli indagati che il giudice del merito non aveva considerato che gli obblighi di assolvimento dell’IVA gravavano sul cessionario dei beni in virtù del cosiddetto sistema del “reverse charge”. Erroneamente quindi gli inquirenti avevano ritenuto che il mancato pagamento dell’IVA da parte del cessionario dovesse ricadere sul cedente, hanno ritenuto irrilevante ai fini della controversia. La Corte, a tal proposito, ha evidenziato come tale questione sia stata oggetto di una vasta disamina, da parte del giudice del merito, nell’ambito di procedimenti paralleli, e che il teorema difensivo (secondo cui, per le importazioni da San Marino, il pagamento dell’IVA dovesse avvenire necessariamente con il sistema del reverse charge) “non trova fondamento nel sistema normativo che viene concretamente applicato nei rapporti con la predetta Repubblica extracomunitaria”.
Infatti, con D.M. 24.12.93, il pagamento dell’IVA per le merci da e verso la Repubblica di San Marino è stato modellato sul sistema vigente per le merci intracomunitarie. Sul fronte della misura di prevenzione, invece, il giudice del merito ha spiegato in modo chiaro e corretto che la determinazione del valore complessivo sul quale è stato disposto il vincolo reale è avvenuto tramite la “sommatoria degli importi relativi alle singole imposte evase (IRES, IVA e IRAP) come ricostruiti nei prospetti redatti nella informativa della Guardia di Finanza e specificamente indicati per ogni singolo capo di imputazione, ciascuno dei quali è riferibile alla singola società fittizia coinvolta”.