Con la chiusura dei bilanci si ripropone la questione dell’erogazione (e poi della deducibilità in Unico) dei compensi degli amministratori e ai liquidatori delle società. Compensi per gli amministratori che sono dovuti soltanto se e nella misura in cui sono stabiliti da una delibera assembleare. La rotta è stata tracciata dalla Cassazione, a Sezioni unite, nella sentenza 21933/2008. L’indirizzo è stato ribadito, di recente, anche dalla sentenza 3019/2012 della Corte d’appello di Milano. Indicazioni che, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, producono effetti anche ai fini fiscali. Pertanto, le società devono porre particolare attenzione a questo aspetto, adottando delle delibere che stabiliscano l’importo dei compensi agli amministratori spettanti nonché le eventuali variazioni. La possibilità, poi, di dedurre i compensi agli amministratori in sede determinazione del reddito d’impresa delle società di capitali e di persone è stata riconosciuta dalla risoluzione 113/E/2012, che ha messo la parola fine ai dubbi insorti in seguito all’ordinanza della Cassazione 18702/2010 e alla sentenza 8/2012 della Ctr Piemonte.
Con la successiva sentenza 24957 del 10 dicembre 2010, la Cassazione mette le cose in ordine affermando non solo che la deducibilità è espressamente sancita dalla legge, ma anche che la quantificazione del compenso, che deriva dal consenso che si forma negli organi sociali non può essere sottoposta a un sindacato di congruità da parte del Fisco, salve possibili contestazioni antielusive.
Risolta la questione relativa alla deducibilità, restano comunque da valutare i profili sul presupposto necessario per potervi procedere. A favore dell’ipotesi che occorra una delibera assembleare per spianare la strada allo sgravio si sono espresse la Ctp Alessandria (sentenza 86 del 2011), la Ctp Torino (sentenza 37 del 2011), la Ctp Reggio Emilia (sentenza 186 del 2010), la Ctr Lazio (sentenza 176 del 2009) e la Ctp Firenze (sentenza 296 del 1997). A favore della rilevanza solo civilistica e non fiscale della normativa in materia di delibere assembleari si sono, invece, espresse la Ctr Lombardia (sentenza 36 del 2006) e la Ctr Toscana (sentenza 170 del 2008).
Dal canto suo, la Cassazione con la sentenza 23872/2007 aveva confermato la decisione del giudice di appello che aveva sancito l’indeducibilità per la società del compenso attribuito all’amministratore unico «non previamente deliberato dall’assemblea» perché sarebbe «di per sé sintomatica» di una simulazione finalizzata all’evasione fiscale. Più di recente, invece, la Ctp Milano (sentenza 48 del 2012) ha riconosciuto la legittimità della deduzione dei compensi agli amministratori corrisposti nel 2006 in misura superiore a quella prevista da una delibera ad hoc del 2003 soltanto perché si tratta di un anno anteriore alla sentenza della Cassazione a Sezioni unite, confermando, quindi, per gli anni successivi l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito.
Anche se la risoluzione 113 non lo ribadisce, va infine ricordato che per i compensi agli amministratori vale il criterio di cassa “allargato” (circolare 57/E/2001). È dunque ancora possibile dedurre gli importi dal reddito 2012 effettuando il pagamento entro il 12 gennaio 2013.
Ad ogni modo l’intervento della risoluzione 113/E/2012 è servito a chiarire che la norma sull’indeducibilità dei compensi per l’opera prestata dall’imprenditore individuale non si applica alle società. Al riguardo, è stata richiamata la risposta a un question time del 2010, secondo il quale la deducibilità passa da una verifica del rispetto del principio di cassa e di quello di inerenza.
A fronte di questo chiarimento, però, l’Agenzia ha affermato la possibilità per gli uffici di disconoscere tale deduzione se i compensi agli amministratori risultano insoliti o sproporzionati o strumentali all’ottenimento di indebiti vantaggi. E in senso sostanzialmente conforme si è espressa, da ultimo, la Cassazione nella sentenza 3243/2013. Posizione che modifica, peraltro, il precedente orientamento della stessa Corte.
L’elusività del comportamento e l’abuso del diritto appaiono, tuttavia, difficilmente riscontrabili, dato che l’imposizione (Irpef e relative addizionali) gravante sull’amministratore è generalmente più elevata di quella relativa alla società soggetta all’Ires. Inoltre i compensi agli amministratori non sono deducibili ai fini dell’Irap e sono, di conseguenza, venuti meno i fenomeni di arbitraggio che si verificavano in vigenza dell’Ilor, la cui base imponibile era, invece, influenzata da tali voci di costo. Anche la sentenza 24957/2010 della Cassazione affermato che uno scopo fraudolento appare improbabile in tali casi .
Si ritiene, quindi, che siano eventualmente contestabili dalle Entrate i soli casi in cui il carico impositivo gravante sull’amministratore risulti apprezzabilmente inferiore alle imposte “risparmiate” dalla società attraverso la deduzione di compensi «insoliti o sproporzionati».
Le indicazioni
DEDUCIBILITÀ
Per gli amministratori di società di persone o di capitali i compensi sono deducibili per cassa e non è applicabile la disposizione sull’irrilevanza del compenso erogato all’imprenditore individuale (ris. 113/E/12). Deducibili anche i compensi pagati entro il 12 gennaio dell’anno seguente (circ. 57/E/01)
LIQUIDATORE
Le regole per i compensi degli amministratori si applicano anche alle somme corrisposte al liquidatore di società (ris. 113/E/12)
SINDACABILITÀ DEL FISCO
L’amministrazione finanziaria può disconoscere la deducibilità dei compensi agli amministratori quando gli stessi appaiano insoliti, sproporzionati o strumentali all’ottenimento di indebiti vantaggi (ris. 113/E/12). Non risulta peraltro ipotizzabile uno scopo fraudolento in danno dell’Erario dato che le aliquote applicabili sui redditi degli amministratori sono mediamente superiori a quelle dei redditi delle società (Cass. 24957/10)
DELIBERA
La deducibilità dei compensi agli amministratori richiede che l’importo risulti da una specifica delibera assembleare (Ctp Reggio Emilia, 186/10).
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