bilanci e ristrutturazione del debitoCon l’avvicinarsi della scadenza dell’approvazione dei bilanci ed a causa della crisi economica del nostro paese la ristrutturazione del debito ha interessato molte società. Pertanto risulta utile illustrare gli aspetti di tali istituti sui bilanci delle società che hanno “usufruito della ristrutturazione del debito“.

Il Legislatore ha introdotto degli istituti normativi espressamente ideati per facilitare gli accordi di ristrutturazione quali il concordato preventivo (art.160 e segg. della Legge Fallimentare),l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art.182-bis L.F.), il piano di risanamento attestato(art.67 e segg. della L. F.);  il fine è comune: permettere alle imprese in crisi, ma ancora in grado di generare valore,  di uscire dallo stato di instabilità e di continuare la loro attività.

Elenchiamo le varie fasi da seguire per la ristrutturazione del debito:

1 predisposizione di un piano economico e finanziario : il primo passo consiste nel predisporre un piano industriale e finanziario che sia realistico, credibili e che contenga le linee guida sia operative sia economico finanziarie per il risanamento dell’azienda . dovranno quindi essere dettagliati tutti gli interventi al risanamento dell’impresa

2 predisposizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti il secondo passo consiste nella predisposizione di un accordo di ristrutturazione formalizzato da proporre ai creditori. Questo prospetto di fatto indica in sostanza come si pianifica di soddisfare i creditori

3 contatto con i creditori ed invito all’adesione all’accordo di ristrutturazione dei debiti : i creditori vengono contattati ed invitati ad aderire al piano; in questa fase necessario fare leva sul fatto che i creditori otterranno una % di soddisfacimento maggiore aderendo al piano ed in caso contrario ( ad esempio procedura liquidatoria fallimentare ) rischiano di vedere di molto ridotta l’ammontare di credito a loro liquidata

4 attestazione del piano : viene predisposta l’attestazione del piano da parte di un professionista. Questo passaggio, oltre ad essere obbligatorio perché previsto dalla normativa, ha anche una grande importanza sostanziale in quanto fornisce la necessaria credibilità al piano

5 approvazione del piano : consiste nell’approvazione del piano da parte della necessaria maggioranza dei creditori ( 60% del volume di debito )

6 domanda di omologazione al tribunale : viene depositata presso il tribunale la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti

7 omologazione del tribunale

Nel 2011, il consiglio di gestione dell’OIC ha approvato il Principio Contabile n.6, denominato “Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio”. Il Principio si propone di definire il corretto trattamento contabile nonché l’informativa da fornire nel bilancio d’esercizio di aziende che pongono in essere delle operazioni di ristrutturazione del debito.

Le imprese debitrici interessate da questo Principio sono in funzionamento, caratterizzate dalla continuità aziendale. Prevale qui il cosiddetto “going concern element” che contraddistingue il bilancio d’esercizio.

Tutte le soluzioni determinano una variazione del valore economico del debito coinvolto nella ristrutturazione: tale valore dovrà essere rilevato in nota integrativa. Il principio lo definisce come “valore attuale dei pagamenti futuri che il debitore dovrà corrispondere al creditore, a titolo di capitale e/o interessi, da determinare in base ai nuovi termini previsti, scontati al tasso d’interesse effettivo dell’operazione ante-ristrutturazione”.  La variazione del valore economico è in senso negativo, cioè il nuovo valore è in tutti i casi inferiore a quello contabile ante-ristrutturazione, con conseguente beneficio per il debitore. Ne deriva che il nuovo tasso effettivo determinato dal nuovo piano dei pagamenti risulterà inferiore a quello originariamente pattuito.

È utile osservare come il concetto di valore economico del debito sia differente dal concetto di fair value: quest’ultimo sconta i pagamenti futuri al tasso di mercato per aziende che versano in situazioni di difficoltà finanziaria simili a quelli dell’impresa oggetto d’indagine (un tasso quindi corretto per il mutato livello di rischio). Nella valutazione delle operazioni di ristrutturazione del debito, invece, continuiamo ad utilizzare il tasso pre-esistente, sicuramente inferiore a quello di mercato. Ne consegue che il fair value è di solito inferiore al valore economico del debito misurato secondo i dettami dell’OIC 6.

Sotto il profilo contabile, le soluzioni di cui ai punti A e B generano un “utile da ristrutturazione”, pari alla riduzione del capitale da rimborsare o degli interessi maturati ma non ancora pagati, che il debitore rileverà:

  • in conto economico, fra i proventi straordinari (E.20, evidenziando l’utile con la voce di dettaglio “di cui” se di importo rilevante);
  • in contropartita dell’utile, a depurazione del valore contabile del debito iscritto fra le passività.

In accordo con il principio di prudenza, l’utile si considera realizzato sin dalla data della ristrutturazione. Infatti è al momento della conclusione dell’accordo con il creditore che avviene lo stralcio definitivo – in capo all’impresa debitrice – delle obbligazioni oggetto di ristrutturazione.

Le soluzioni di cui ai punti C e D, invece, non determinano la rilevazione di alcun utile né la riduzione del valore contabile del debito. I benefici derivanti dalla modifica del piano dei pagamenti o dalla riduzione dell’ammontare degli interessi futuri:

  • non possono ritenersi realizzati alla data della ristrutturazione;
  • andranno rilevati lungo la durata residua del debito, in base ai principi di competenza e prudenza.

Il principio OIC 19 “Debiti” prevede infatti, sia in caso di dilazione dei pagamenti che in caso di riduzione degli interessi, che il “beneficio sia rilevato, per competenza, durante il periodo di durata del prestito”.

Ciò significa che i principi nazionali non consentono l’iscrizione di un debito ristrutturato al suo valore attuale, altrimenti si determinerebbe un riconoscimento anticipato di benefici futuri.

Principi contabili

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