La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 2520 depositata il 5 febbraio 2014 intervenendo in tema di presupposti per l’applicazione IRAP ha statuito che nel caso in cui un professionista, per lo svolgimento della propria attività, non si avvalga di dipendenti, ma unicamente di praticanti; non potrà dirsi autonomamente organizzato e come tale non sarà assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive.
La vicenda ha riguardato un commercialista che aveva proposto una istanza di rimborso IRAP relativamente agli anni 2003 e 2004 al quale era seguito il silenzio rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il professionista avvesro il silenzio diniego propose ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici rigettarono le doglianze del ricorrente. Il commercialista impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che, però, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto sussistere i presupposti per l’applicazione dell’IRAP. I giudici di appello hanno quindi ritenuto “la presenza di una forte componente organizzativa”, requisito sufficiente a dimostrare la presenza di un’autonoma organizzazione. Il commercialista ha quindi proposto ricorso alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure.
Gli Ermellini accolgono il ricorso del contribuente cassano la sentenza impugnata e rinviano ad altra sezione della CTR. I giudici di legittimità hanno accolto la doglianza inerente al mancato esame, nelle motivazioni della sentenza oggetto di gravame, da parte della Commissione Tributaria Regionale delle deduzioni del contribuente con le quali aveva dimostrato come all’interno dello studio non si avvalesse di dipendenti, ma unicamente dell’apporto di praticanti. In verità, la Suprema Corte era già intervenuta in un caso analogo evidenziando che “la presenza di praticanti in uno studio professionale non è sufficiente di per sé a determinare quella stabile organizzazione che determina la sottoposizione IRAP” (Cassazione, sentenza n. 17920 del 23 luglio 2013).