La vicenda ha riguardato una società a cui veniva notificato un avviso di rettifica, in solido con altri soggetti, e liquidazione per l’imposta di registro dovuta per la compravendita di un immobile. L’atto impositivo veniva notificato anche al venditore, il quale ha definito la pretesa in adesione determinando l’estinzione della pretesa e la cessazione della materia del contendere con il Fisco, mentre la società acquirente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale lamentandosi di avere ancora interesse a far valere l’illegittimità dell’originaria pretesa tributaria. I giudice di prime cure rigettano la doglianza della ricorrente. La società contribuente, avverso la decisione di primo grado, proponeva ricorso Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermarono la sentenza impugnata ed hanno ritenuto non sussistere l’interesse ad agire in capo alla Società acquirente.
In base alla normativa con il perfezionamento dell’adesione, anche di uno solo degli obbligati, consegue la perdita di efficacia degli avvisi d’accertamento relativi alla pretesa tributaria. Inoltre l’accertamento definito con adesione non è soggetto a impugnazione.