La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20305 depositata il 23 agosto 2017 intervenendo in tema di imposta di registro e di effetti processuali e sostanziali del pagamento del debito tributario ha affermato che l’accertamento con adesione ed il relativo pagamento dell’intero debito tributario da parte di uno solo dei coobbligati, determina l’estinzione della pretesa e la cessazione della materia del contendere con il Fisco, facendo venire meno l’interesse alla lite da parte dei non aderenti.

La vicenda ha riguardato una società a cui veniva notificato un avviso di rettifica, in solido con altri soggetti, e liquidazione per l’imposta di registro dovuta per la compravendita di un immobile. L’atto impositivo veniva notificato anche al venditore, il quale ha definito la pretesa in adesione determinando l’estinzione della pretesa e la cessazione della materia del contendere con il Fisco, mentre la società acquirente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale lamentandosi di avere ancora interesse a far valere l’illegittimità dell’originaria pretesa tributaria. I giudice di prime cure rigettano la doglianza della ricorrente. La società contribuente, avverso la decisione di primo grado, proponeva ricorso Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermarono la sentenza impugnata ed hanno ritenuto non sussistere l’interesse ad agire in capo alla Società acquirente.

Avverso la decisione della CTR, la società propone ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini rigettano il ricorso della società affermando che “se dal punto di vista processuale, un accertamento che risulta già definito anche a favore di quei coobbligati che non hanno sottoscritto l’adesione, non può essere impugnato, non si ravvisa l’interesse ad agire, concreto ed attuale, da parte della società ricorrente, avverso un atto che ha perduto la propria efficacia, non essendo stata dimostrata l’esistenza di un pregiudizio attuale (e non meramente potenziale) in capo ad essa, laddove, ai sensi dell’art. 1292 c.c., l’adempimento di uno dei coobbligati libera gli altri.

In base alla normativa con il perfezionamento dell’adesione, anche di uno solo degli obbligati, consegue la perdita di efficacia degli avvisi d’accertamento relativi alla pretesa tributaria. Inoltre l’accertamento definito con adesione non è soggetto a impugnazione.