CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 agosto 2017, n. 20305
Tributi – Imposta di registro – Accertamento con adesione da parte di uno solo degli obbligati per l’intero debito – Mancato coinvolgimento degli altri coobligati – Estinzione della pretesa e cessazione della materia del contendere – Azione di regresso nei confronti degli altri coobligati – Esclusione
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico articolato motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, la società contribuente impugnava la sentenza della CTR del Veneto, in tema di effetti processuali e sostanziali del pagamento del debito tributario nell’ambito del procedimento d’accertamento con adesione, da parte di uno solo dei coobbligati in solido, relativamente all’avviso di rettifica e liquidazione per l’imposta di registro dovuta per la compravendita di un immobile, lamentando la violazione del d.lgs. n. 218/97, dell’art. 57 del D.P.R. n. 131/86 e degli artt. 1304 e 1306 c.c., in quanto, erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto (confermando la sentenza di primo grado) che il pagamento dell’intero debito tributario, da parte di uno solo degli obbligati, determinasse l’estinzione della pretesa e la cessazione della materia del contendere con il Fisco, facendo venire meno l’interesse alla lite da parte dei non aderenti, laddove la società contribuente aveva ancora interesse a far valere l’illegittimità dell’originaria pretesa tributaria.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Proprio secondo la giurisprudenza citata dal ricorrente, “Il venditore che abbia pagato l’imposta integrativa di registro a seguito di concordato fiscale concluso con l’Amministrazione, senza coinvolgere nel procedimento di accertamento con adesione l’acquirente, non ha azione di regresso verso quest’ultimo, il cui diritto postula, ai sensi degli art. 1299 e 1203 n. 3, cod. civ., l’adempimento di un’obbligazione del terzo, la cui esistenza ed entità siano divenute certe per fatti o atti giuridici opponibili a questi” (Cass. n. 9859/14).
Nella sentenza indicata, si afferma inoltre che ” (…) L’azione di regresso spetta al coobbligato solidale che ha pagato (nella misura determinata dai rapporti interni, e quindi, in questo caso, per l’intero) solo qualora egli abbia sostenuto il pagamento di somme certe il cui obbligo di pagamento gravava su tutti, in relazione alle quali il creditore (in questo caso l’amministrazione finanziaria) abbia liberamente scelto di rivolgersi all’uno invece che all’altro obbligato solidale. Non spetta invece quando il coobbligato, concludendo un accordo con l’amministrazione, abbia assunto esclusivamente in proprio l’obbligo di pagare una somma seppure allo stesso titolo per il quale esiste l’obbligazione solidale, senza coinvolgere nei procedimento di accertamento con adesione gli altri coobbligati (…)”, ed ancora, ” (…) anche in materia tributaria e applicabile l’ordinaria disciplina delle obbligazioni solidali, con la conseguenza che il concordato tributario, cui ha aderito solo uno dei contribuenti, non è, del pari, opponibile ai contribuenti che non vi hanno partecipato, dovendo tale concordato equipararsi al riconoscimento del debito che, a norma dell’art. 1309 c.c., non ha effetto nei riguardi del condebitore che non l’abbia compiuto (…)”.
In particolare, e venendo al caso di specie, l’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 218/97 stabilisce che “l’accertamento può essere definito con adesione anche di uno solo dei coobbligati…”, mentre, il successivo art. 12 comma 4 del medesimo testo normativo precisa che “al perfezionamento dell’adesione, anche di uno solo degli obbligati, consegue la perdita di efficacia degli avvisi d’accertamento relativi alla pretesa tributaria”; infine, secondo l’art. 3 comma 4, del testo legislativo in argomento, “l’accertamento definito con adesione, non è soggetto ad impugnazione…”. Pertanto, se dal punto di vista processuale, un accertamento che risulta già definito anche a favore di quei coobbligati che non hanno sottoscritto l’adesione, non può essere impugnato, non si ravvisa l’interesse ad agire, concreto ed attuale, da parte della società ricorrente, avverso un atto che ha perduto la propria efficacia, non essendo stata dimostrata l’esistenza di un pregiudizio attuale (e non meramente potenziale) in capo ad essa, laddove, ai sensi dell’art. 1292 c.c., l’adempimento di uno dei coobbligati libera gli altri.
Pertanto, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.
Condanna la società contribuente a pagare all’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pt, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.
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