CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 4642 depositata il 21 febbraio 2024 – La parte ricorrente, nel richiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l’asserita definizione integrale del debito, ha, in concreto, manifestato una chiara carenza di interesse alla ulteriore coltivazione del ricorso, sicché, pur non potendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere ovvero l’estinzione del giudizio per l’avvenuta definizione agevolata, il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione della sopravvenuta carenza di interesse