CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 marzo 2020, n. 6763
Lavoratori soci di cooperative – Regolarizzazione e del riallineamento contributivo – Diritto – Rapporti di lavoro non risultanti dalle scritture contabili
Rilevato che
1. la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato il ricorso proposto da T. s.r.l. volto a far accertare il diritto di avvalersi della regolarizzazione e del riallineamento contributivo e retributivo di rapporti di lavoro non risultanti dalle scritture contabili ai sensi dell’art. 1 comma 192 della legge n. 296 del 2006 , in relazione a n. 151 lavoratori soci di cooperative indicati nel verbale ispettivo del 13 maggio 2005.
2. Per la cassazione della sentenza T. s.r.l. ha proposto ricorso, cui l’INPS, anche per S.C.C.I. s.p.a., ha resistito con controricorso; l’Inail ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, mentre il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali non ha svolto attività difensiva.
3. Il Pubblico Ministero ha depositato le Sue conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
Considerato che
4. con la memoria ex art. ex art. 380-bis 1 c.p.c. la parte ricorrente ha dichiarato e documentato di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, in relazione all’addebito contributivo che deriva dall’accertamento oggetto del presente giudizio, di avere assunto l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione in questione e di aver provveduto al pagamento delle relative rate.
5. Non potendosi pronunciare l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. in assenza di documentata notifica della rinuncia alle controparti, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione (così Cass. n. 7741 del 2019).
6. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, in considerazione dell’esito del giudizio e della definizione agevolata del debito in via stragiudiziale.
7. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in quanto la disposizione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie e deve di conseguenza escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame (Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017)
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
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